Il consenso informato in medicina estetica è il documento con cui il paziente, dopo il colloquio con il medico, accetta un trattamento conoscendone scopo, rischi, alternative e limiti. La legge 219/2017 chiede di documentarlo per iscritto o in video e di inserirlo nella cartella clinica. Il modulo di consenso informato, anche se tratto da un fac simile, va adattato a ogni trattamento, mentre informativa privacy e consenso marketing restano separati.
Consenso informato in medicina estetica: definizione e legge 219/2017
La medicina estetica è attività medica, quindi ogni trattamento richiede un consenso libero e informato, raccolto dal medico prima di iniziare. La guida serve ai medici e ai titolari che impostano o rivedono il modulo di consenso informato e le procedure dello studio, partendo dalla legge sul consenso informato e dalle regole deontologiche.
Il riferimento principale è la legge 22 dicembre 2017, n. 219, che all’articolo 1, comma 1, stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona. Lo stesso articolo riconosce il diritto a un’informazione completa e comprensibile su diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative e conseguenze del rifiuto (comma 3). Il consenso è documentato per iscritto o con videoregistrazione e inserito nella cartella clinica (comma 4), può essere rifiutato o revocato in qualsiasi momento (comma 5), e il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura (comma 8).
Il Codice di deontologia medica della FNOMCeO definisce i contenuti dell’informazione (art. 33) e riserva l’acquisizione del consenso al medico, come atto di sua esclusiva competenza e non delegabile (art. 35). Per la medicina estetica l’articolo 76 bis aggiunge che, nell’informazione preliminare al consenso scritto, il medico non suscita né alimenta aspettative illusorie e individua le possibili alternative di pari efficacia. Dal 31 gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge 219, la forma scritta o video vale per ogni consenso, anche dove prima non era richiesta.
Legge 219/2017, art. 1, commi 1, 3, 4, 5 e 8, e art. 3, comma 2 (testo verificato su Normattiva il 16 ottobre 2026). Codice di deontologia medica FNOMCeO, artt. 33, 35 e 76 bis.
Consenso al trattamento, informativa privacy e consenso marketing: tre documenti distinti
Consenso informato e privacy rispondono a norme diverse: il primo alla legge 219/2017, la seconda al GDPR e al Codice privacy. Nello studio circolano quindi tre documenti con basi giuridiche diverse, più il consenso alla pubblicazione delle fotografie. Raccoglierli con un’unica firma rende difficile dimostrare che ogni consenso era libero e specifico, e complica le revoche parziali.
L’informativa privacy prevista dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 informa e non chiede un consenso. Nei chiarimenti del 7 marzo 2019 il Garante privacy precisa che il professionista sanitario soggetto al segreto professionale non chiede il consenso per i dati necessari alla prestazione sanitaria (art. 9, par. 2, lett. h del GDPR), mentre lo chiede per finalità ulteriori, come quelle commerciali o promozionali.
Il consenso alle comunicazioni, per newsletter e richiami non clinici via email, SMS o WhatsApp, si basa sugli articoli 6 e 7 del GDPR e sull’articolo 130 del Codice privacy. È facoltativo e non condiziona le cure. Un CRM che registra il consenso alle comunicazioni blocca gli invii a chi non ha acconsentito; la guida sulla privacy nello studio medico descrive come tenere i contatti separati dai dati clinici.
Le fotografie cliniche in cartella sono documentazione sanitaria. Pubblicarle richiede un consenso scritto separato, e le immagini non si usano come prima e dopo con finalità promozionale (vedete la guida su consenso e limiti di pubblicazione delle foto prima e dopo). Il modulo per le fotografie è distinto da quello del trattamento, separa l’uso clinico in cartella da ogni altro uso e si può revocare senza conseguenze sulle cure.
| Documento | Riferimento normativo | Chi lo raccoglie | Quando | Dove si conserva | Revoca |
|---|---|---|---|---|---|
| Consenso informato al trattamento | L. 219/2017, art. 1; Codice deontologico, artt. 35 e 76 bis | Il medico | Prima di ogni trattamento o piano | Cartella clinica | Sempre possibile, nella stessa forma |
| Informativa privacy | GDPR, art. 13 | Segreteria | Alla prima visita | Archivio dello studio | Non prevista: è un’informazione |
| Consenso alle comunicazioni | GDPR, artt. 6 e 7; Codice privacy, art. 130 | Segreteria | Alla prenotazione | CRM, con data e canale | In ogni momento |
| Consenso alla pubblicazione delle fotografie | GDPR, art. 7 e art. 9, par. 2, lett. a | Medico o segreteria | Prima della pubblicazione | Archivio dello studio | In ogni momento |
Modulo consenso informato: contenuti e checklist per lo studio
Un modulo generico tutela poco medico e paziente, e la SIES raccomanda un modello di consenso per ogni singolo trattamento. La checklist elenca le sezioni di un modulo di consenso informato per trattamenti estetici e serve anche a verificare un fac simile trovato online, mentre la formulazione resta al medico e a chi rivede il testo.
- Dati del paziente e del medico che esegue il trattamento.
- Trattamento indicato come categoria, con la zona da trattare.
- Scopo ed effetto realisticamente atteso, descritto senza promesse e con la sua durata variabile.
- Modalità di esecuzione e numero di sedute previste.
- Categoria del prodotto, mai il marchio, con il lotto registrato in cartella.
- Effetti collaterali comuni e rischi rari ma gravi.
- Controindicazioni e anamnesi dichiarata dal paziente, con farmaci e allergie.
- Alternative disponibili, compresa la scelta di non trattare.
- Indicazioni da seguire prima e dopo il trattamento.
- Recapito da contattare in caso di reazioni.
- Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni e di aver potuto porre domande.
- Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
- Rinvio ai moduli separati per fotografie e comunicazioni.
- Firme del paziente e del medico, con data e luogo.
- Numero di versione e data di revisione del modulo.
Se il medico valuta l’impiego di un medicinale per un’indicazione, una via o una modalità di somministrazione diversa da quella autorizzata, l’articolo 3, comma 2, del D.L. 23/1998, convertito dalla legge 94/1998, richiede di informare il paziente e di acquisirne il consenso, sotto la diretta responsabilità del medico.
Non pubblichiamo un modulo pronto da firmare. Agorà mette a disposizione dei soci modelli per le principali prestazioni, e qualunque modello, anche in PDF, va adattato allo studio e rivisto da un medico legale, dalla compagnia assicurativa o dall’Ordine prima dell’uso.
Consensi per categoria di trattamento: iniettabili, percorsi a più sedute e laser
La checklist vale per tutti i trattamenti, e la tabella indica le voci da aggiungere per categoria. Il contenuto clinico, compresi rischi e controindicazioni, lo stabilisce il medico. Per più trattamenti nella stessa seduta serve un consenso che li descriva tutti, oppure un modulo per ciascuno.
| Categoria di trattamento | Aspetti specifici da coprire nel modulo | Quando serve un nuovo consenso |
|---|---|---|
| Filler a base di acido ialuronico (labbra, zigomi, solchi, full face) | Zona, categoria del prodotto e lotto, effetto temporaneo, complicanze vascolari rare, indicazioni successive al trattamento | Nuova zona, nuova categoria di prodotto, nuovo ciclo |
| Rinofiller | Correzione del profilo senza chirurgia e suoi limiti, interventi precedenti al naso, rischio vascolare della zona, lotto in cartella | Nuova correzione non prevista dal piano |
| Biorivitalizzazione | Numero di sedute e intervallo, effetti locali transitori, indicazioni tra le sedute | Fine o modifica del piano descritto |
| Biostimolazione | Categoria del prodotto e lotto, piano di sedute, effetti attesi realistici, possibili reazioni tardive | Fine o modifica del piano descritto |
| Trattamento delle rughe d’espressione | Descrizione per problema e zona, durata variabile dell’effetto, intervallo tra le sedute deciso dal medico | Nuovo ciclo, nuova zona, variazioni di salute o di farmaci |
| Laser per macchie, capillari e fotoringiovanimento | Fototipo, farmaci fotosensibilizzanti, esposizione al sole, numero di sedute, protezione degli occhi | Nuova zona, nuova indicazione, cambio di tecnica |
| Peeling chimico | Profondità del peeling, fototipo, preparazione della pelle, desquamazione attesa, fotoprotezione dopo la seduta | Peeling di profondità diversa o nuova zona |
| PRP (plasma ricco di piastrine) | Prelievo di sangue e preparazione del concentrato, terapie in corso, numero di sedute, effetti attesi realistici | Nuovo ciclo o nuova indicazione |
| Mesoterapia | Categoria delle sostanze iniettate, punti di iniezione, ecchimosi e reazioni locali, piano di sedute | Cambio di sostanza o di zona |
| Microneedling | Profondità degli aghi, prodotti applicati durante la seduta, arrossamento atteso, indicazioni nei giorni successivi | Nuova zona o associazione con altri prodotti |
| Radiofrequenza | Controindicazioni come dispositivi impiantati e protesi metalliche, sensazione di calore, rischio di ustioni, numero di sedute | Nuova zona o cambio di tecnica |
| Correzione del filler con trattamento enzimatico | Motivo della correzione, allergie dichiarate, possibile riduzione dell’effetto del filler, controlli successivi | Ogni impiego |
| Uso off label di un medicinale | Indicazione, via o modalità diverse da quelle autorizzate, motivazione del medico, responsabilità diretta del medico (D.L. 23/1998, art. 3, c. 2) | Ogni nuovo impiego fuori indicazione |
| Rimodellamento corporeo medicale | Piano di sedute, aspettative realistiche, controindicazioni dichiarate | Nuovo piano o nuova zona |
| Trattamenti medici per il diradamento | Piano di sedute, aspettative realistiche, terapie in corso, eventuale prelievo di sangue | Nuovo ciclo o cambio di tecnica |
Nel nostro servizio i messaggi automatici del CRM partono solo verso chi ha dato il consenso alle comunicazioni, e i testi sono rivisti con il medico prima di attivarli. Se volete impostare con noi promemoria e richiami lasciando i dati clinici nella cartella dello studio, scriveteci.
Raccolta del consenso nello studio: ruoli, tempi e firma
La firma documenta il colloquio con il medico, che informa e raccoglie il consenso. A far firmare il consenso informato al paziente è il medico che esegue il trattamento, che firma a sua volta: il Codice deontologico (art. 35) considera l’acquisizione del consenso un atto non delegabile. L’anamnesi si raccoglie prima del consenso e ha un proprio modello, descritto nella guida sulla scheda anamnestica della prima visita.
La segreteria gestisce agenda, informativa e consensi privacy senza dare indicazioni cliniche. La stessa regola vale per la chiamata di qualifica che precede la prima visita: nella nostra gestione telefonica delle richieste fino alla prima visita in agenda chi chiama verifica interesse, aspettative e disponibilità e lascia al medico ogni indicazione clinica.
| Attività | Segreteria | Medico |
|---|---|---|
| Prima telefonata | Spiega la prima visita | Nessun ruolo |
| Prenotazione della prima visita | Fissa l’appuntamento in agenda | Definisce durata e disponibilità |
| Informativa privacy | Consegna e registra la data | Verifica che sia agli atti |
| Consenso alle comunicazioni | Lo propone e lo registra | Nessun ruolo |
| Anamnesi | Può consegnare il questionario | Raccoglie e verifica l’anamnesi |
| Informazione sul trattamento | Nessuna indicazione clinica | Spiega trattamento, rischi, alternative e limiti |
| Firma del consenso informato | Non la raccoglie | Raccoglie la firma e firma a sua volta |
| Archiviazione in cartella | Archivia su indicazione del medico | Resta responsabile della cartella |
Le domande cliniche al telefono vanno rimandate al medico con frasi concordate prima, come nel modello seguente.
| Domanda del paziente | Risposta della segreteria |
|---|---|
| Il trattamento è adatto a me? | Lo valuta il medico alla prima visita, dopo l’anamnesi. |
| Quanto dura l’effetto? Ci sono rischi? | Durata, rischi e alternative li spiega il medico alla visita, e Lei avrà il tempo di fare domande. |
| Posso fare il trattamento il giorno stesso? | Lo decide il medico dopo la valutazione. |
| Quanto costa il trattamento? | Le indico il costo della prima visita; il preventivo lo prepara il medico dopo la valutazione. |
La legge non fissa un intervallo minimo tra informazione e trattamento. Quando possibile conviene informare alla prima visita e trattare in un’altra data; se tutto avviene nello stesso giorno, la cartella registra che il paziente ha potuto porre domande.
La firma su tablet vale come forma scritta se è digitale, qualificata o elettronica avanzata (art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale), categoria in cui può rientrare una firma grafometrica o con codice OTP conforme ai requisiti. Un modulo inviato prima per email aiuta la lettura e non sostituisce il colloquio.
Rinnovo del consenso: sedute ripetute, nuovi trattamenti e pazienti minorenni
Un consenso copre il trattamento e il piano che descrive, e quando qualcosa cambia ne serve uno nuovo. I criteri seguenti vanno concordati con il medico legale.
Sedute ripetute e nuovi trattamenti: criteri per una nuova firma
Serve un nuovo consenso quando cambiano trattamento, zona, tecnica o categoria di prodotto, quando il paziente riferisce variazioni di salute o di farmaci e all’inizio di ogni nuovo ciclo, per esempio per gli iniettabili ripetuti a distanza di mesi.
Pazienti minorenni: consenso dei genitori e volontà del paziente
Per il minorenne il consenso è espresso o rifiutato da chi esercita la responsabilità genitoriale, tenendo conto della volontà del minore in relazione all’età e al grado di maturità (L. 219/2017, art. 3, c. 2). L’articolo 316 del codice civile prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata di comune accordo, per cui in un trattamento elettivo è prudente raccogliere la firma di entrambi i genitori. Il Codice deontologico (art. 76 bis) precisa che gli interventi con finalità estetiche rivolti a minori si attengono all’ordinamento, e la decisione di eseguirli resta al medico.
Alla prima visita il medico propone tre sedute di biostimolazione e raccoglie un consenso che descrive il piano e gli intervalli.
Alla seconda e alla terza seduta il medico registra in cartella data, zona, lotto e anamnesi aggiornata, senza nuova firma.
A fine ciclo il medico propone un filler a base di acido ialuronico in un’altra zona. Cambiano trattamento e zona, quindi si raccoglie un nuovo consenso con il modulo specifico.
Il caso è inventato: le regole di rinnovo vanno concordate con il vostro medico legale.
Cartella clinica in medicina estetica: contenuti, conservazione e dati fuori dal marketing
Il consenso firmato si archivia nella cartella clinica, che documenta l’intero rapporto con il paziente. Agenda e CRM tengono solo i dati per prenotare, ricordare gli appuntamenti e scrivere a chi ha acconsentito.
La cartella clinica di medicina estetica raccoglie anamnesi, valutazione e piano di trattamento, consensi firmati, data e zona di ogni seduta, categoria e lotto del prodotto, eventi avversi e controlli, insieme alle fotografie cliniche, scattate e archiviate secondo un protocollo di fotografia clinica. Nello studio che lavora in digitale questi dati stanno nel gestionale per lo studio medico e cartella clinica digitale, con accessi distinti per medico e segreteria.
Cosa contiene la cartella clinica: esempio di modello per sezioni
La tabella propone un modello di cartella clinica ambulatoriale diviso per sezioni, da adattare ai trattamenti dello studio e al gestionale in uso.
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Dati del paziente | Anagrafica, recapiti, medico di riferimento dello studio |
| Anamnesi | Patologie, farmaci, allergie, trattamenti estetici precedenti, aggiornamenti a ogni seduta |
| Valutazione e piano | Esame obiettivo, indicazione del medico, piano con numero di sedute e intervalli |
| Consensi | Consenso informato per ogni trattamento, consenso alle fotografie, con data e versione del modulo |
| Diario delle sedute | Data, zona, tecnica, categoria del prodotto, lotto e scadenza, medico che ha eseguito |
| Fotografie cliniche | Immagini con data e condizioni di scatto, collegate alla seduta |
| Eventi avversi e controlli | Reazioni riferite, interventi eseguiti, esito dei controlli |
Responsabilità della cartella e copia al paziente
Nello studio del singolo professionista la cartella la redige e la custodisce il medico che esegue i trattamenti. Nelle strutture con un direttore sanitario la legge 24/2017, art. 4, c. 2 affida alla direzione sanitaria il rilascio della documentazione, entro sette giorni dalla richiesta degli aventi diritto, con eventuali integrazioni entro trenta giorni. Il paziente può chiedere copia dei propri dati anche con il diritto di accesso dell’articolo 15 del GDPR.
Tracciabilità dei dispositivi medici: lotto e UDI in cartella
Molti prodotti iniettabili sono dispositivi medici. L’articolo 15 del D.Lgs. 137/2022 chiede a istituzioni e operatori sanitari di registrare e conservare l’identificativo unico (UDI) dei dispositivi ricevuti, con modalità fissate da decreti del Ministro della salute, fermo l’articolo 27, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 2017/745. Registrare in cartella lotto e scadenza a ogni seduta permette di risalire ai pazienti trattati in caso di avviso di sicurezza.
Tempi di conservazione dei documenti sanitari
La circolare del Ministero della Sanità n. 61 del 19 dicembre 1986 prevede la conservazione illimitata delle cartelle cliniche negli istituti di ricovero e cura, e non riguarda lo studio ambulatoriale. Per uno studio senza posti letto non esiste un termine di legge unico. Un riferimento prudente è di almeno dieci anni, pari alla prescrizione ordinaria (art. 2946 del codice civile) che si applica alla responsabilità contrattuale del medico legato al paziente da un rapporto diretto (L. 24/2017, art. 7, c. 3).
| Documento | Termine | Fonte | Nota |
|---|---|---|---|
| Cartella clinica di ricovero | Illimitato | Circolare Ministero della Sanità n. 61/1986 | Riguarda gli istituti di ricovero e cura |
| Cartella ambulatoriale dello studio | Nessun termine unico, riferimento prudente di almeno dieci anni | Codice civile, art. 2946; L. 24/2017, art. 7, c. 3 | Da concordare con assicurazione e consulente privacy |
| Consenso informato firmato | Segue la cartella in cui è inserito | L. 219/2017, art. 1, c. 4 | Vale anche per il consenso videoregistrato |
| Registrazione UDI dei dispositivi ricevuti | Secondo i decreti attuativi | D.Lgs. 137/2022, art. 15; Reg. (UE) 2017/745, art. 27, par. 9 | Da verificare con il fornitore del gestionale |
| Dati per le comunicazioni nel CRM | Fino alla revoca o al venir meno della finalità | GDPR, art. 5, par. 1, lett. e, e art. 7, par. 3 | Separati dalla documentazione sanitaria |
| Dato | Cartella clinica | Agenda e CRM | Strumenti pubblicitari |
|---|---|---|---|
| Recapiti | Sì | Sì | No |
| Prima visita fissata | Sì | Sì | No |
| Consenso alle comunicazioni | Facoltativo | Sì, con data e canale | No |
| Anamnesi | Sì | No | No |
| Consenso informato firmato | Sì | No | No |
| Fotografie cliniche | Sì | No | No |
| Trattamenti eseguiti | Sì, con i dettagli clinici | Tipo di trattamento e data del richiamo indicata dal medico | No |
| Lotto del prodotto | Sì | No | No |
Gli elenchi di pazienti divisi per trattamento non si caricano sulle piattaforme pubblicitarie come pubblico personalizzato, perché rivelerebbero dati sulla salute. Gli altri adempimenti iniziali sono nella guida sui documenti da preparare all’apertura di uno studio di medicina estetica.
Un controllo a campione su alcune cartelle recenti, ripetuto a intervalli fissi, verifica questi punti.
- Modulo specifico per il trattamento eseguito, nella versione in uso.
- Firme di paziente e medico con data non successiva al trattamento.
- Anamnesi aggiornata a ogni seduta.
- Categoria e lotto del prodotto registrati.
- Consenso alle comunicazioni per chi riceve messaggi dal CRM.
Comunicazione dello studio e consenso informato: coerenza tra annunci, chiamata e visita
Un paziente che arriva con aspettative costruite da un annuncio firma poi un consenso che descrive limiti diversi, e questa distanza può generare contestazioni. Annunci, pagine dei trattamenti, post e telefonata della segreteria dovrebbero usare lo stesso linguaggio realistico del consenso.
La normativa sulla pubblicità sanitaria esclude gli elementi promozionali o suggestivi e vieta la pubblicità al pubblico dei medicinali con obbligo di ricetta, per cui negli annunci non compaiono promesse di risultato, sconti, nomi di farmaci o prima e dopo usati come leva. Nel nostro servizio le campagne pubblicitarie conformi alla normativa hanno un taglio informativo e il medico rivede i materiali prima della pubblicazione. Le regole su newsletter e messaggi ai pazienti sono riprese nella guida sul marketing sanitario e consenso alle comunicazioni.
Sintesi operativa: consenso informato nello studio di medicina estetica
Le azioni seguenti vanno eseguite in questo ordine. Si parte dai moduli che lo studio usa oggi.
- Raccogliere i moduli in uso e separare consenso al trattamento, informativa privacy, consenso alle comunicazioni e consenso alle fotografie.
- Preparare un modulo per ogni categoria di trattamento partendo dalla checklist.
- Far rivedere i moduli da un medico legale, dall’assicurazione o dall’Ordine.
- Definire per iscritto i compiti di segreteria e medico e le risposte alle domande cliniche al telefono.
- Stabilire le regole di rinnovo per cicli, nuove zone e nuovi trattamenti.
- Archiviare ogni consenso in cartella clinica e fissare i tempi di conservazione.
- Controllare a campione cartelle e CRM, e verificare che gli strumenti pubblicitari non contengano dati sulla salute.
- Allineare annunci, pagine dei trattamenti e tracce telefoniche al linguaggio del consenso.
Le indicazioni di questa guida hanno carattere generale e non costituiscono parere legale. Moduli, regole di rinnovo e tempi di conservazione vanno verificati con l’Ordine provinciale dei medici, un legale, la compagnia assicurativa e il consulente privacy dello studio.
Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.
Domande frequenti
Cosa dice la legge 219 sul consenso informato?+
La legge 219/2017 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona (art. 1, c. 1). Il paziente ha diritto a un’informazione completa su benefici, rischi e alternative (c. 3), il consenso si documenta per iscritto o in video e va nella cartella clinica (c. 4) e si può revocare in qualsiasi momento (c. 5). In medicina estetica vale per ogni trattamento, anche breve o ripetuto. Testo verificato su Normattiva il 16 ottobre 2026.
Il consenso informato deve essere scritto? Vale la firma su tablet?+
Il consenso va documentato per iscritto o con videoregistrazione e inserito nella cartella clinica (legge 219/2017, art. 1, c. 4). La firma su tablet soddisfa la forma scritta se è una firma digitale, qualificata o elettronica avanzata (CAD, art. 20, c. 1-bis): chiedete al fornitore se la sua soluzione ha questi requisiti.
Dove trovare un modello di consenso informato per medicina estetica in PDF?+
Agorà mette a disposizione dei soci modelli per le principali prestazioni, e la SIES raccomanda un modello per ogni singolo trattamento. Qualunque modello va adattato allo studio e rivisto da un medico legale, dall’assicurazione o dall’Ordine, e la checklist di questa guida aiuta a verificarne la completezza.
Serve un nuovo consenso a ogni seduta?+
Non necessariamente, perché un consenso può coprire un piano di più sedute se ne descrive numero e intervallo. Serve una nuova firma quando cambiano trattamento, zona, tecnica, prodotto o stato di salute, e all’inizio di un nuovo ciclo. Ogni seduta va comunque registrata in cartella con l’aggiornamento dell’anamnesi.
Per quanto tempo conservare le cartelle cliniche?+
La conservazione illimitata prevista dalla circolare del Ministero della Sanità n. 61 del 1986 riguarda le cartelle degli istituti di ricovero e cura. Per uno studio ambulatoriale di medicina estetica non esiste un termine di legge unico, e un riferimento prudente è di almeno dieci anni, pari alla prescrizione della responsabilità contrattuale del medico. Consensi firmati e fotografie cliniche seguono la cartella. Il termine va verificato con l’Ordine, l’assicurazione e il consulente privacy.
Che differenza c’è tra cartella clinica e cartella ambulatoriale?+
In senso stretto la cartella clinica documenta un ricovero, e per questa la circolare ministeriale del 1986 prevede la conservazione illimitata. La cartella ambulatoriale documenta le prestazioni senza ricovero, come quelle di uno studio di medicina estetica, e contiene anamnesi, consensi, sedute, lotti dei prodotti e controlli. Nel linguaggio comune si parla di cartella clinica anche in ambulatorio, ma per la cartella ambulatoriale non esiste un termine di conservazione unico fissato dalla legge.
Autore
Enable Digital
Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.
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