Le foto prima e dopo in medicina estetica sono dati relativi alla salute. In cartella servono alla documentazione clinica e rientrano nella finalità di cura, con la sola informativa. Per pubblicarle su sito o social servono come minimo un consenso esplicito, specifico e revocabile, separato da quello al trattamento, oppure un’anonimizzazione effettiva. Negli annunci non vanno usate, perché la normativa sulla pubblicità sanitaria esclude gli elementi suggestivi.
Foto prima e dopo in medicina estetica: documentazione clinica e pubblicazione
La guida è per il medico e la segreteria che gestiscono foto cliniche e profili dello studio. Indica i criteri per decidere se un’immagine può andare online.
Una foto che mostra una zona trattata è un dato relativo alla salute (art. 4, n. 15, e art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679). Nei chiarimenti del 7 marzo 2019 il Garante privacy precisa che il professionista sanitario non chiede il consenso per i dati necessari alla prestazione (art. 9, par. 2, lett. h) e informa il paziente con l’informativa dell’art. 13.
La pubblicazione è una finalità ulteriore, e l’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy vieta di diffondere i dati relativi alla salute. Nei casi esaminati il Garante ha richiamato questo divieto e contestato la mancanza di un consenso esplicito; il rapporto tra le due regole va valutato con il consulente privacy. Valgono inoltre il diritto all’immagine, perché il ritratto non si espone senza il consenso della persona (L. 633/1941, art. 96), e le regole sulla comunicazione sanitaria.
| Aspetto | Documentazione clinica | Pubblicazione |
|---|---|---|
| Finalità | Cura e confronto tra le sedute | Informazione verso il pubblico |
| Base giuridica | GDPR, art. 9, par. 2, lett. h | Consenso esplicito (art. 9, par. 2, lett. a), nei limiti dell’art. 2-septies, o immagine anonima |
| Consenso privacy | Non richiesto, basta l’informativa | Scritto, per immagine e canale, revocabile |
| Dove si conserva | Cartella del paziente | Cartella, con il consenso nel registro |
| Chi vede l’immagine | Medico e personale autorizzato | Chiunque visiti il canale |
Fotografie cliniche in cartella: scatto, archiviazione e accessi
La documentazione fotografica permette al medico di confrontare le sedute. Le regole pratiche servono a evitare che le immagini escano dalla cartella attraverso telefoni e chat. Luce, distanza e inquadrature seguono gli standard di ripresa per le foto cliniche che lo studio adotta per tutte le sedute.
- Scatto con un dispositivo dello studio, mai con il telefono personale.
- Stessa luce, sfondo neutro e stesse inquadrature a ogni seduta.
- Caricamento in cartella e cancellazione della copia sul dispositivo.
- Nessuna copia in chat, email personali o cloud privati.
- Accesso limitato a chi partecipa alla cura; la segreteria vede solo ciò che serve all’agenda.
Un gestionale con cartella clinica e fotografie può associare ogni scatto al paziente e alla seduta e tenere traccia di chi lo consulta.
Consenso alla pubblicazione delle immagini: contenuti del modulo
Il consenso alla pubblicazione è scritto e separato dall’informativa e dal consenso informato al trattamento in medicina estetica. È facoltativo, non condiziona le cure e si può revocare (GDPR, art. 7). Per ottenerlo non si offrono incentivi, come riduzioni di prezzo o sedute senza costo, che ne comprometterebbero la libertà.
Due provvedimenti del Garante mostrano cosa accade quando questo consenso manca. Con il provvedimento n. 10 dell’11 gennaio 2024 una struttura privata di medicina estetica ha ricevuto una sanzione di 8.000 euro per un video su Instagram di una rinoplastica non chirurgica: il paziente sapeva di essere ripreso, ma questo non equivaleva a un consenso esplicito alla pubblicazione. Con l’ordinanza n. 769 del 12 dicembre 2024 un medico ha ricevuto una sanzione di 20.000 euro per foto prima e dopo di interventi al viso, scattate per uso clinico e pubblicate su Instagram con moduli privi della clausola di pubblicazione.
- Titolare del trattamento con i recapiti.
- Immagini autorizzate: data della seduta, zona, numero degli scatti.
- Finalità informativa descritta in modo concreto.
- Canali con una casella ciascuno: sito, profilo Instagram, profilo Facebook, materiali stampati, convegni.
- Volto visibile o escluso.
- Durata della pubblicazione o criterio di rimozione.
- Modalità di revoca e avviso che le copie fatte da terzi possono restare online.
- Facoltatività, data, firma e copia consegnata al paziente.
«Autorizzo lo studio [denominazione] a pubblicare le fotografie del [data], relative a [zona], solo sui canali indicati: [ ] sito, [ ] profilo Instagram, [ ] profilo Facebook, [ ] materiali stampati. Il volto [ ] sarà visibile [ ] non sarà visibile.»
«Prendo atto che il consenso è facoltativo, non incide sulle cure e si può revocare scrivendo a [recapito]. Dopo la revoca lo studio rimuove le immagini dai propri canali; copie fatte da terzi possono restare online.»
Il testo mostra una struttura e non è un modulo legale: va completato e verificato con il consulente privacy.
Nel nostro servizio le campagne sono informative e conformi alla normativa sulla pubblicità sanitaria, non usano confronti prima e dopo e ogni materiale viene rivisto con il medico prima della pubblicazione. Se volete impostare così la comunicazione del vostro studio, potete scriverci dalla homepage.
Anonimizzazione delle immagini: criteri e limiti per il viso
Un’immagine anonima non è più un dato personale e non richiede consenso. Secondo il parere 05/2014 del Gruppo di lavoro Articolo 29 un dato è anonimo solo se non permette di isolare la persona, di collegare tra loro dati che la riguardano o di dedurre informazioni su di lei.
Per il viso questa condizione si verifica di rado. Nel provvedimento dell’11 gennaio 2024 la struttura sosteneva che il volto fosse coperto dalle mani del medico durante il trattamento, ma il Garante ha ritenuto il paziente riconoscibile nel video. Identificano la persona anche tatuaggi, nei, sfondo dello studio, voce, didascalie, metadati del file e commenti di chi la conosce.
Per usi didattici e scientifici il codice di condotta approvato dal Garante il 14 gennaio 2021 prevede l’anonimizzazione e, quando non è possibile, uno specifico consenso con dati pseudonimizzati. Per le immagini del viso conviene quindi partire dal presupposto che serva il consenso.
Prima e dopo nella comunicazione dello studio: limiti della pubblicità sanitaria
Il consenso riguarda la parte privacy e lascia aperta quella della comunicazione sanitaria. La L. 145/2018, art. 1, comma 525, riscritto dall’art. 6 del D.L. 69/2023, ammette una comunicazione informativa ed esclude gli elementi attrattivi e suggestivi, come spieghiamo nella guida sulla normativa sulla pubblicità sanitaria per medici e studi.
Il Codice di deontologia medica della FNOMCeO chiede un’informazione prudente (art. 55) e una pubblicità veritiera, mai equivoca o ingannevole (art. 56). In medicina estetica il medico, quando informa il paziente prima del consenso, non suscita né alimenta aspettative illusorie (art. 76 bis). La delibera 74/2024 dell’OMCeO di Monza Brianza esclude le immagini che possono richiamare l’esito della prestazione. Ogni Ordine provinciale può avere indicazioni proprie.
| Canale | Uso | Condizioni | Da evitare |
|---|---|---|---|
| Annunci Google Ads e Meta Ads | Nessuno | Non applicabile | Confronti prima e dopo, immagini di esiti |
| Sito dello studio | Solo informativo, se l’Ordine non lo esclude | Consenso, variabilità individuale spiegata, revisione del medico | Gallerie di risultati, promesse, inviti a prenotare |
| Profilo Instagram e Facebook | Solo informativo, con cautela | Consenso per il singolo profilo, verifica con l’Ordine | Foto come prova di risultato, post sponsorizzati |
| Visita in studio | Spiegazione del trattamento | Immagini anonime o consenso per questo uso | Casi riconoscibili, esiti presentati come attesi |
| Convegni e pubblicazioni | Didattico e scientifico | Anonimizzazione o consenso con pseudonimizzazione | Riuso sui social senza nuovo consenso |
Le policy delle piattaforme cambiano e non sostituiscono la normativa italiana, come spieghiamo nella guida sulle regole di Google Ads e Meta Ads per la pubblicità sanitaria. Nelle pagine dei trattamenti del sito dello studio è preferibile descrivere indicazioni, controindicazioni e prima visita anziché pubblicare gallerie di risultati.
Gestione delle immagini: ruoli, approvazione e revoca
Una procedura scritta riduce il rischio che una foto della cartella finisca online per errore. La tabella indica chi agisce in ogni fase e dove resta traccia.
| Fase | Chi | Dove | Documento |
|---|---|---|---|
| Scatto e archiviazione | Medico | Dispositivo dello studio, cartella | Nota in cartella |
| Verifica del consenso | Segreteria | Registro dei consensi | Modulo con canali e data |
| Revisione del contenuto | Medico | Bozza del post o della pagina | Approvazione scritta |
| Pubblicazione | Segreteria o collaboratore esterno | Canali autorizzati | Registro con link e data |
| Revoca e rimozione | Segreteria, con il medico | Tutti i canali dello studio | Registro aggiornato |
Un’agenzia o un social media manager che pubblica per lo studio va nominato responsabile del trattamento (GDPR, art. 28), mentre il titolare resta lo studio. Prima di affidarle i profili chiedete come verifica il consenso e chi approva i post, uno dei criteri nella scelta dell’agenzia di marketing. Gli stessi controlli valgono per i contenuti informativi sui social network dello studio e per la ricondivisione di un post in cui il paziente mostra il proprio trattamento, che dal profilo dello studio diventa una sua pubblicazione.
Alle foto inviate in chat per un parere si risponde senza commenti clinici, come indichiamo nel piano editoriale con contenuti informativi per lo studio: «Per una valutazione è necessaria una visita con il medico. Se desidera, possiamo fissarla.»
Sintesi operativa: controlli prima di pubblicare un’immagine
Le azioni sono in ordine di esecuzione. Le prime due si avviano subito con la segreteria, mentre moduli e nomine vanno definiti con il consulente privacy.
- Controllare le immagini di pazienti già online su sito e profili e togliere quelle senza consenso scritto per quel canale.
- Spostare le foto cliniche nella cartella e cancellare le copie su dispositivi personali e chat.
- Separare informativa, consenso informato al trattamento e consenso alla pubblicazione.
- Istituire il registro dei consensi con immagini, canali e data.
- Verificare il consenso per ogni immagine e canale prima di pubblicare.
- Escludere i prima e dopo dagli annunci.
- Far approvare al medico ogni contenuto con immagini di pazienti.
- Nominare responsabile l’agenzia o il collaboratore esterno.
- Leggere la linea guida del proprio Ordine e verificare le scelte con consulente privacy e legale.
Le indicazioni hanno carattere generale e non costituiscono parere legale. Norme e provvedimenti sono stati consultati il 16 ottobre 2026. Per moduli e casi specifici rivolgetevi al consulente privacy, a un legale e all’Ordine provinciale di appartenenza.
Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.
Domande frequenti
È necessario il consenso per fotografare un paziente?+
Per la sola documentazione in cartella no: la base è la finalità di cura e basta l’informativa. Per ogni uso fuori dalla cartella di un’immagine riconoscibile serve un consenso specifico, anche per mostrarla ad altri pazienti in visita. Se volete anche un’autorizzazione scritta allo scatto, è una scelta organizzativa da definire con il consulente privacy.
Quando è possibile pubblicare foto di un paziente senza consenso?+
Solo se l’immagine è davvero anonima secondo i criteri richiamati dal Garante, cosa rara per il viso. Le eccezioni dell’art. 97 della L. 633/1941, come notorietà, scopi scientifici o didattici e fatti di interesse pubblico, non coprono la comunicazione di uno studio, e il dato sanitario resta soggetto al divieto di diffusione.
Si possono usare le foto prima e dopo nelle campagne di medicina estetica?+
Negli annunci no: la normativa sulla pubblicità sanitaria esclude gli elementi suggestivi e linee guida come quella dell’Ordine di Monza Brianza escludono le immagini che richiamano l’esito. Nel nostro servizio non le usiamo. Sul sito un uso solo informativo va valutato con il proprio Ordine, con consenso scritto e senza promesse.
Basta coprire gli occhi o il viso per pubblicare un’immagine?+
Di solito no: una banda sugli occhi lascia riconoscibili naso, bocca e profilo per chi conosce la persona. Per una zona del corpo senza segni particolari, con inquadratura stretta, sfondo neutro e metadati rimossi, l’anonimizzazione è più plausibile, ma va valutata con il consulente privacy. Se non è certa, serve il consenso.
Cosa succede se il paziente revoca il consenso alla pubblicazione?+
Lo studio rimuove l’immagine dai propri canali, aggiorna il registro dei consensi e non la ripubblica. La revoca non rende illecito l’uso precedente (GDPR, art. 7, par. 3). Le copie condivise da terzi possono restare online, e il modulo deve dirlo al paziente.
Chi risponde se le immagini le pubblica l’agenzia o il social media manager?+
Il titolare del trattamento resta lo studio. Il collaboratore esterno va nominato responsabile (GDPR, art. 28) e pubblica solo immagini con consenso verificato e approvate dal medico. Nell’ordinanza del 12 dicembre 2024 il medico ha attribuito la pubblicazione a chi gestiva i suoi profili, ma è stato sanzionato con 20.000 euro come titolare.
Autore
Enable Digital
Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.
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