Risposta breve

L’assicurazione per la medicina estetica è la polizza di responsabilità civile professionale che il medico deve avere per legge (L. 24/2017, art. 10). Il DM 232/2023 fissa i minimi: per chi non svolge attività chirurgica almeno 1 milione di euro per sinistro e 3 milioni l’anno, formula claims made con dieci anni di retroattività e dieci di ultrattività alla cessazione. Ogni trattamento va dichiarato nella proposta.

Assicurazione per la medicina estetica: obbligo e norme di riferimento

Questa guida è per il medico che esegue trattamenti di medicina estetica in studio proprio, in un poliambulatorio o in uno studio condiviso, e per il titolare della struttura. Indica quali clausole controllare nella polizza, che rientra tra gli adempimenti per aprire uno studio di medicina estetica.

La norma di partenza è l’art. 10 della L. 24/2017, la legge Gelli-Bianco. Il comma 2 conferma l’obbligo di assicurarsi per il medico che lavora fuori da una struttura, vi opera in libera professione o se ne avvale per un’obbligazione assunta con il paziente, già previsto dall’art. 3, c. 5, lett. e) del DL 138/2011 e dall’art. 5 del DPR 137/2012.

Obbligo assicurativo per situazione del medico (verificato il 16 ottobre 2026)
SituazionePolizza richiestaChi la stipulaFonte
Titolare di studio proprioRC professionaleIl medicoL. 24/2017, art. 10, c. 2
Collaboratore libero professionista in poliambulatorioRC professionale; da valutare la garanzia per colpa graveIl medico, o la struttura per suo contoL. 24/2017, art. 10, cc. 2-3; DM 232/2023, art. 3, c. 4
Medico in studio condiviso o in affitto a oreRC professionale di ciascun medicoOgni medicoL. 24/2017, art. 10, c. 2
Struttura con dipendenti o collaboratoriRC verso terzi e verso prestatori d’operaLa strutturaL. 24/2017, art. 10, c. 1

I requisiti minimi delle polizze sono nel DM 15 dicembre 2023, n. 232, in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024 e in vigore dal 16 marzo 2024. I 24 mesi concessi agli assicuratori per adeguare i contratti (art. 18, c. 2) sono scaduti il 16 marzo 2026: le polizze stipulate prima vanno rilette. La polizza per colpa grave dei medici dipendenti resta fuori da questa guida.

L’art. 3, c. 5, lett. e) del DL 138/2011, richiamato dall’art. 7, c. 1 del DM 232/2023, chiede anche di comunicare al paziente, al momento dell’incarico, gli estremi della polizza e il massimale.

Modello: estremi della polizza nella documentazione della prima visita

«Il medico [nome e cognome] è assicurato per la responsabilità civile professionale con [impresa assicuratrice], polizza n. [numero], massimale di [importo] € per sinistro, in vigore fino al [data].» Concordate il testo con il legale o con l’Ordine prima di usarlo.

RC professionale per la medicina estetica: oggetto della copertura e trattamenti dichiarati

Per il libero professionista l’art. 3, c. 2 del DM 232/2023 obbliga l’assicuratore a tenere indenne il medico per i danni colposamente cagionati a terzi nell’obbligazione assunta con il paziente. La RC professionale per la medicina estetica copre però le attività descritte in polizza, e i danni da attività non coperte sono opponibili al danneggiato se la clausola è approvata per iscritto (DM, art. 8, c. 1, lett. a). Molte compagnie usano classi di trattamenti con premi diversi.

Nella proposta i trattamenti vanno indicati per categoria: filler a base di acido ialuronico, trattamento delle rughe d’espressione, biostimolazione e biorivitalizzazione, fili, laser e luce pulsata, rimodellamento corporeo medicale, trattamenti medici per il diradamento e piccoli interventi ambulatoriali. Un trattamento nuovo va comunicato all’assicuratore prima di eseguirlo.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti nella proposta ricadono negli artt. 1892 e 1893 del codice civile: a seconda che vi siano dolo o colpa grave, possono portare all’annullamento del contratto, al recesso dell’assicuratore o alla riduzione dell’indennizzo.

  • Trattamenti eseguiti per categoria, compresi quelli previsti nei dodici mesi.
  • Apparecchiature, con tipo e classe di laser e luce pulsata (vedete la guida sulla sicurezza del laser nello studio medico).
  • Sedi di lavoro e ruolo in ciascuna.
  • Collaboratori che eseguono trattamenti o assistono il medico.
  • Sinistri precedenti e circostanze note.
  • Titoli e attestati di formazione richiesti dalla compagnia.

Nel set informativo cercate le esclusioni: attività o apparecchiature non dichiarate, fatti noti alla stipula, clausole sul mancato risultato estetico, prodotti usati fuori dalle indicazioni autorizzate, limiti territoriali. Tutela legale, danni da trattamento dei dati personali e RC per la conduzione dei locali sono garanzie da valutare a parte.

Massimali minimi: classi di rischio del DM 232/2023

L’art. 4 del DM 232/2023 fissa i massimali minimi per classe di rischio. La tabella riporta i valori in vigore alla data di verifica: l’art. 4, c. 5 consente di rideterminarli ogni anno con decreto.

Massimali minimi di garanzia, DM 232/2023, art. 4 (verificato il 16 ottobre 2026)
Classe di rischioPer sinistroPer annoFonte
Professionista senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto1.000.000 €3.000.000 €Art. 4, c. 2, lett. a)
Professionista con queste attività2.000.000 €6.000.000 €Art. 4, c. 2, lett. b)
Più richieste da uno stesso atto, errore od omissioneTriplo del massimale per sinistroTriplo del massimale per sinistroArt. 4, c. 2, lett. c)
Struttura ambulatoriale con prestazioni non riservate agli ambulatori protetti1.000.000 €3.000.000 €Art. 4, c. 1, lett. a)
Struttura senza chirurgia, ortopedia, anestesia e parto2.000.000 €6.000.000 €Art. 4, c. 1, lett. b)
Struttura con queste attività5.000.000 €15.000.000 €Art. 4, c. 1, lett. c)
RC verso prestatori d’opera2.000.000 €2.000.000 €Art. 4, c. 4

La classe dipende dai trattamenti dichiarati e può cambiare con piccoli interventi ambulatoriali o chirurgia estetica: chiedete all’assicuratore di confermarla per iscritto.

Nella scelta di un massimale superiore al minimo di legge pesano trattamenti con possibili danni permanenti, volumi, numero di sedi ed eventuale secondo rischio rispetto alla polizza di una struttura. Le spese legali di resistenza sono a carico dell’assicuratore entro un quarto della somma assicurata (art. 1917, c. 3 c.c.), regola modificabile solo a favore dell’assicurato (art. 1932 c.c.).

EsempioEsempio illustrativo: spese di resistenza e franchigia

Polizza con massimale di 1.000.000 € per sinistro e franchigia di 2.000 €. La richiesta si chiude con un risarcimento di 30.000 € e 10.000 € di spese legali.

Limite delle spese di resistenza: 1.000.000 / 4 = 250.000 €. Le spese di 10.000 € restano entro il limite.

Risarcimento: 30.000 − 2.000 di franchigia = 28.000 € a carico dell’assicuratore e 2.000 € a carico del medico.

I numeri mostrano il calcolo: sostituiteli con quelli della vostra polizza.

enable.beautyComunicazione con i pazienti: campagne informative e note della chiamata

Nel nostro servizio le campagne sono informative e conformi alla normativa sulla pubblicità sanitaria, senza promesse di risultato, con annunci e pagine dei trattamenti rivisti con il medico. Chiamiamo chi chiede informazioni e inseriamo la prima visita nell’agenda dello studio con le note della chiamata; indicazioni e idoneità restano al medico.

Polizza claims made: retroattività, postuma e denuncia del sinistro

Il DM 232/2023 impone la formula claims made, in cui conta la data della richiesta di risarcimento. Per stabilire quale polizza risponde servono tre date: trattamento, richiesta e decorrenza della polizza.

Per l’art. 1, c. 1, lett. o) il sinistro è la prima richiesta scritta di risarcimento di terzi in vigenza di polizza o nel periodo di ultrattività. L’art. 5, c. 1 copre i fatti dei dieci anni precedenti la stipula e, in caso di rinnovo, quelli dalla prima polizza. Alla cessazione definitiva dell’attività l’art. 5, c. 2 e l’art. 11 della L. 24/2017 prevedono dieci anni di ultrattività (postuma), estesa agli eredi, non disdettabile, con il massimale in corso alla cessazione.

Eventi e sinistro secondo il DM 232/2023, art. 1, c. 1, lett. o)
EventoÈ sinistroCosa fare
Richiesta scritta di risarcimentoSìDenuncia all’assicuratore entro 30 giorni (art. 5, c. 3)
Citazione come responsabile civile nel processo penale, con costituzione di parte civileSìDenuncia entro 30 giorni e contatto con il legale
Richiesta di copia della cartella clinicaNoRispondere nei tempi dovuti; verificare se la polizza chiede di segnalarla
QuerelaNoContattare subito un legale
Avviso di garanziaNoContattare un legale; verificare la tutela legale

Il termine di 30 giorni decorre dall’arrivo della richiesta o da quando ne avete avuto conoscenza. Per l’art. 6 l’assicuratore non può recedere per la denuncia o il pagamento di un sinistro, salvo reiterata condotta gravemente colposa per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato un risarcimento.

Per la denuncia preparate questi documenti: aiutano a ricostruire il trattamento, anche se nessun documento esclude una contestazione.

  • Copia della richiesta scritta, con la data di arrivo.
  • Dati del paziente, trattamento contestato e data di esecuzione.
  • Consenso informato per ogni trattamento di medicina estetica e scheda anamnestica firmati.
  • Cartella clinica con lotto del prodotto e fotografie cliniche con consenso.
  • Ricevuta dell’invio della denuncia nella forma prevista dalla polizza.
EsempioEsempio illustrativo: cambio di compagnia e cessazione dell’attività

Trattamento a marzo 2022 con la polizza A; dal 2024 il medico ha la polizza B di un’altra compagnia, con retroattività decennale; a maggio 2026 arriva la richiesta scritta.

Risponde la polizza B: è in vigore alla richiesta e il fatto del 2022 rientra nei dieci anni precedenti la stipula, purché al cambio il medico abbia dichiarato le circostanze note.

Se il medico cessa l’attività nel 2030, le richieste presentate entro il 2040 per fatti del periodo coperto restano a carico della polizza in corso alla cessazione.

Le date mostrano il meccanismo: sostituitele con quelle delle vostre polizze.

Chi cede o chiude lo studio verifica come si attiva la postuma, tema ripreso nella guida sulla cessione dello studio medico.

Studio, poliambulatorio e studio condiviso: coperture per forma dell’attività

Per la struttura privata l’art. 10, c. 1 della L. 24/2017 chiede una copertura verso terzi e verso prestatori d’opera, anche per il personale che opera a qualunque titolo. La struttura pubblica sul proprio sito l’impresa assicuratrice e i contratti (art. 10, c. 4) e i risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio (DM, art. 7, c. 2).

Minimi e documenti per forma dell’attività
Forma dell’attivitàMinimi di riferimentoDocumenti da avere
Studio proprioDM, art. 4, c. 2Polizza, quietanza, estremi comunicati al paziente
Collaborazione in un poliambulatorio con un reparto di medicina esteticaDM, art. 4, c. 2Contratto con clausola sulle coperture, attestato
Studio medico condiviso o in affitto a oreDM, art. 4, c. 2Polizze individuali; clausola su locali e apparecchiature
Poliambulatorio o ambulatorio autorizzatoDM, art. 4, cc. 1 e 4Polizze RC verso terzi e prestatori d’opera; pagina sul sito

Il collaboratore può essere coperto anche da polizze della struttura o da convenzioni collettive (DM, art. 3, c. 4): il contratto deve dire chi copre che cosa.

L’odontoiatra che esegue trattamenti estetici del viso, tema della guida sulla medicina estetica nello studio dentistico, controlla che la polizza li indichi per iscritto. Il direttore sanitario verifica che la copertura comprenda l’incarico.

Scelta della polizza: confronto delle offerte e verifica dell’intermediario

Le offerte si confrontano sulle condizioni scritte, a parità di trattamenti dichiarati. Prima di firmare chiedete il set informativo (DIP e condizioni di assicurazione), il questionario compilato e una conferma scritta della classe di rischio e dei trattamenti coperti.

Modello di confronto delle offerte da compilare
ElementoOfferta 1Offerta 2Offerta 3Minimo di legge
Massimale per sinistro e per annoDM, art. 4, c. 2
Classe di rischio confermata per iscrittoDM, art. 4, c. 2
Trattamenti e apparecchiature copertiQuelli dichiarati
RetroattivitàDieci anni
Ultrattività alla cessazioneDieci anni
Franchigia e scopertoNessun minimo
Spese legali dentro o fuori massimaleArt. 1917, c. 3 c.c.
Tutela legale inclusa o separataNon obbligatoria
Esclusioni e territorialitàDa leggere nel testo
Variazione del premio al rinnovoDM, art. 3, c. 7

Le convenzioni collettive si valutano con gli stessi criteri. Prima di affidarvi a un broker o a un agente, controllate l’iscrizione nel Registro unico degli intermediari dell’IVASS e confrontate il sito con le liste dei siti pubblicate dall’IVASS.

Premio dell’assicurazione: fattori di costo, rinnovo e deducibilità

Non riportiamo premi indicativi. L’importo dipende da classe di rischio, trattamenti dichiarati, massimale, retroattività, sinistri precedenti e franchigia.

Per l’art. 3, c. 7 del DM, a ogni scadenza e con almeno 90 giorni di preavviso, il premio può aumentare o diminuire in base ai sinistri chiusi con accoglimento e alle azioni di gestione del rischio. Segnate la data del preavviso, per confrontare altre offerte in tempo.

Nel regime ordinario il premio rientra di norma tra le spese inerenti all’attività professionale, secondo l’art. 54 del TUIR riformato dal D.Lgs. 192/2024. Nel regime forfettario per il medico estetico il reddito si calcola con il coefficiente di redditività (L. 190/2014, art. 1, c. 64) e i singoli costi non si deducono. Il trattamento va confermato con il commercialista.

Sintesi operativa: assicurazione dello studio di medicina estetica

Le azioni seguono l’ordine di esecuzione. Vanno ripetute a ogni rinnovo e con ogni nuovo trattamento o apparecchiatura.

  1. Recuperate polizza, set informativo e questionario firmato.
  2. Confrontate i trattamenti che eseguite con quelli dichiarati e comunicate prima quelli nuovi.
  3. Verificate classe di rischio e massimali rispetto al DM 232/2023.
  4. Controllate retroattività, postuma, spese legali e franchigia.
  5. Scrivete le coperture nei contratti di collaborazione.
  6. Indicate estremi della polizza e massimale nella documentazione per il paziente.
  7. Segnate la data del preavviso di rinnovo.
  8. Denunciate ogni richiesta scritta di risarcimento entro 30 giorni.
Informazioni generali

Informazioni generali verificate il 16 ottobre 2026, che non costituiscono parere legale, assicurativo o fiscale. Per la polizza rivolgetevi a un broker iscritto al RUI o a un legale, per la deducibilità al commercialista, per la comunicazione al paziente all’Ordine provinciale.

enable.beautyChiamata conoscitiva sul vostro studio

Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.

Domande frequenti

L’assicurazione RC professionale è obbligatoria per il medico estetico?

Sì. L’art. 10, c. 2 della L. 24/2017 conferma l’obbligo previsto dal DL 138/2011 e dal DPR 137/2012 per il medico in studio proprio e per chi opera in libera professione in una struttura. Al momento dell’incarico il medico comunica al paziente gli estremi della polizza e il massimale.

Quale assicurazione copre i trattamenti di medicina estetica?

La polizza di responsabilità civile professionale, se i trattamenti sono dichiarati nella proposta e rientrano nella classe di rischio indicata dall’assicuratore. Iniettabili, laser e piccoli interventi ambulatoriali possono ricadere in classi diverse. Chiedete una conferma scritta dei trattamenti coperti e aggiornatela prima di eseguirne di nuovi.

Qual è il massimale minimo per un medico che fa medicina estetica?

Secondo l’art. 4, c. 2 del DM 232/2023, verificato il 16 ottobre 2026, il minimo è 1 milione di euro per sinistro e 3 milioni l’anno senza attività chirurgica, 2 e 6 milioni con attività chirurgica. La classe la conferma l’assicuratore; il minimo non dice se il massimale è adeguato al vostro studio.

Che cosa sono retroattività e postuma nella polizza claims made?

La retroattività copre i fatti dei dieci anni precedenti la stipula, se la richiesta arriva in vigenza di polizza. La postuma, o ultrattività, vale dieci anni dalla cessazione definitiva dell’attività per le richieste su fatti del periodo assicurato, è estesa agli eredi e non è disdettabile (DM 232/2023, art. 5; L. 24/2017, art. 11).

Il premio della RC professionale del medico è deducibile?

Nel regime ordinario di norma sì, come spesa inerente all’attività professionale secondo l’art. 54 del TUIR. Nel forfettario no, perché il reddito si determina con il coefficiente di redditività e i costi non si deducono singolarmente. La conferma spetta al commercialista.

Cosa fare se un paziente chiede la cartella clinica o contesta un trattamento?

Per il DM 232/2023 la richiesta della cartella clinica non è un sinistro, mentre la richiesta scritta di risarcimento lo è e va denunciata all’assicuratore entro 30 giorni. Evitate ammissioni di responsabilità e avvisate subito broker o legale, con la documentazione del trattamento.

Autore
Enable Digital

Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.

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