Sì, i medici possono applicare il regime forfettario se nell'anno precedente hanno incassato fino a 85.000 € e non hanno cause ostative, come un reddito da lavoro dipendente oltre 35.000 € nel 2025 per chi applica il regime nel 2026. Il reddito imponibile è il 78% dei compensi, meno i contributi ENPAM versati, con imposta sostitutiva al 15% o al 5% per cinque anni, senza IVA in fattura.
Regime forfettario per medici: requisiti di accesso nel 2026
Il regime forfettario per medici è quello della L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 per le persone fisiche che esercitano arti o professioni, compreso il medico estetico libero professionista. Requisiti e soglie sono verificati il 16 ottobre 2026 sulla scheda dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata al 21 luglio 2026.
Chi apre la partita IVA indica il regime nel modello AA9/12; chi è già in attività vi accede senza alcuna comunicazione (modalità di accesso). Per l'apertura vedete la guida sull'apertura della partita IVA e avvio dello studio di medicina estetica.
| Requisito | Soglia o condizione | Riferimento | Cosa verificare |
|---|---|---|---|
| Compensi dell'anno precedente | Fino a 85.000 € | Comma 54, lett. a | Compensi incassati, anche da strutture; oltre 85.000 € si esce dall'anno successivo |
| Spese per personale e collaboratori | Fino a 20.000 € lordi | Comma 54, lett. b | Segreteria assunta, anche part-time, e collaboratori |
| Uscita in corso d'anno | Oltre 100.000 €, con IVA dall'operazione che supera la soglia | Comma 71 | Compensi mese per mese |
| Partecipazioni | Quote in studi associati o società di persone, controllo di srl con attività riconducibile | Comma 57, lett. d | Studio associato, STP, srl |
| Prevalenza verso il datore di lavoro | Fatturato soprattutto al datore attuale o dei due anni precedenti | Comma 57, lett. d-bis | Compensi verso la struttura di cui si è o si era dipendenti |
| Reddito da lavoro dipendente | Oltre 30.000 €, elevati a 35.000 € per il 2025 e il 2026, salvo rapporto cessato | Comma 57, lett. d-ter | Certificazione unica dell'anno precedente |
| Residenza | In Italia, o in UE e SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia | Comma 57, lett. b | Residenza fiscale del medico |
La soglia di 35.000 € per il 2026 deriva dall'art. 1, comma 27, della L. 199/2025 (FiscoOggi e Ministero del Lavoro). In assenza di nuove proroghe, per l'accesso dal 2027 tornerebbe a 30.000 €. Per le forme associate vedete la guida su studio associato, STP o srl per lo studio medico.
Imposte del medico forfettario: coefficiente, imposta sostitutiva e contributi ENPAM
Nel forfettario il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi incassati nell'anno per il coefficiente di redditività. Per le attività sanitarie (divisione ATECO 86) il coefficiente è il 78% (Allegato 2 della L. 145/2018); il codice dell'attività va confermato con il commercialista.
Dal reddito si deducono i contributi obbligatori versati nell'anno, per il medico quelli ENPAM di Quota A e Quota B. Sull'imponibile si applica l'imposta sostitutiva del 15% (comma 64), al posto di IRPEF e addizionali.
L'aliquota scende al 5% per cinque anni con le condizioni del comma 65: nessuna attività artistica, professionale o d'impresa nei tre anni precedenti e nessuna mera prosecuzione di un'attività svolta prima come dipendente o autonomo, salvo la pratica obbligatoria. Se prima eseguivate gli stessi trattamenti da dipendente di una struttura, la mera prosecuzione va verificata con il commercialista. Acconti e saldo dell'imposta seguono le scadenze indicate dal commercialista.
Formula: (compensi × 78%) − contributi versati = reddito imponibile; reddito imponibile × aliquota = imposta.
Compensi 40.000 €: 40.000 × 78% = 31.200 €.
Contributi versati 5.000 €: 31.200 − 5.000 = 26.200 €.
Imposta al 15%: 26.200 × 15% = 3.930 €. Con i requisiti del 5%: 26.200 × 5% = 1.310 €.
I numeri mostrano il calcolo e vanno sostituiti con quelli del vostro studio; i contributi reali seguono i regolamenti ENPAM.
Costi dello studio di medicina estetica: regime forfettario o regime ordinario
Il coefficiente del 78% presume costi pari al 22% dei compensi, qualunque sia la spesa reale: le voci elencate sotto non si deducono e l'IVA sugli acquisti resta un costo. In medicina estetica questi costi possono superare la quota riconosciuta.
- Affitto dello studio o di un ambulatorio condiviso a ore e utenze.
- Prodotti e materiali, per esempio filler a base di acido ialuronico, aghi e cannule.
- Apparecchiature laser, con ammortamenti o canoni di noleggio.
- Polizza professionale e software gestionale.
- Segreteria e collaboratori, entro il limite di 20.000 € lordi annui.
Formula: costi riconosciuti = compensi × 22%; costi non riconosciuti = costi reali − costi riconosciuti.
Compensi 80.000 €: costi riconosciuti 80.000 × 22% = 17.600 €.
Costi reali stimati 30.000 €: 30.000 − 17.600 = 12.400 € non considerati dal forfettario.
Reddito forfettario: 80.000 × 78% = 62.400 € prima dei contributi; nell'ordinario: 80.000 − 30.000 = 50.000 €, con IRPEF progressiva e addizionali.
Numeri da sostituire con quelli del vostro studio; l'esempio non indica il regime più conveniente.
Un primo criterio è il rapporto tra costi reali e compensi: oltre il 22% il forfettario tassa più del reddito effettivo, e solo la simulazione del commercialista, con IRPEF, addizionali e altri redditi, dice se l'aliquota più bassa compensa. Le stime dei costi vengono dal business plan dello studio di medicina estetica; per la pubblicità nel regime ordinario vedete la guida sulla deducibilità delle spese di pubblicità del medico.
Nel nostro servizio inviamo ogni mese un report con richieste per trattamento, persone contattate, persone in target, prime visite fissate, presenze e trattamenti avviati, che lo studio può affiancare ai propri dati contabili. Se volete leggere ogni mese allo stesso modo l'attività del vostro studio, potete scriverci dalla homepage.
Medico dipendente e partita IVA: compatibilità del rapporto e soglia dei 35.000 euro
Per il medico dipendente si verifica prima che il rapporto di lavoro consenta la libera professione esterna. Poi contano la soglia del reddito da lavoro dipendente e la prevalenza dei compensi verso il datore.
Dipendente del Servizio sanitario nazionale: rapporto esclusivo e non esclusivo
Per i dipendenti pubblici gli incarichi esterni richiedono autorizzazione e assenza di incompatibilità (art. 53 del D.Lgs. 165/2001). Per i dirigenti medici del SSN valgono anche l'art. 4, comma 7, della L. 412/1991 e l'art. 15-quater del D.Lgs. 502/1992: con il rapporto esclusivo la libera professione si svolge in intramoenia, con quello non esclusivo è possibile l'extramoenia, nei limiti di CCNL e regolamenti aziendali.
I compensi intramoenia sono redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. e, TUIR): non si fatturano con la partita IVA e, poiché la lettera d-ter comprende i redditi assimilati, si sommano allo stipendio nella soglia di 35.000 €; conteggio e posizione del medico convenzionato vanno confermati con il commercialista.
Dipendente di una struttura privata: contratto e prevalenza dei compensi
Nel privato contano le clausole su esclusiva e attività concorrente. La lettera d-bis esclude chi fattura prevalentemente al datore attuale o dei due anni precedenti, o a soggetti collegati, come il medico che lascia la clinica e vi lavora con la partita IVA.
- Tipo di rapporto: pubblico, SSN esclusivo o non esclusivo, privato.
- Autorizzazione scritta o clausola del contratto sulla libera professione.
- Clausole su esclusiva, attività concorrente e orari.
- Reddito da lavoro dipendente e assimilato dell'anno precedente, intramoenia compresa.
- Quota dei compensi verso il datore attuale, un ex datore degli ultimi due anni o soggetti collegati.
- Compensi intramoenia tenuti separati dalle fatture della partita IVA.
IVA in medicina estetica con il regime forfettario: trattamenti con e senza finalità terapeutica
Nel regime ordinario le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti da IVA (art. 10, primo comma, n. 18, DPR 633/1972). Per i trattamenti estetici l'esenzione richiede una finalità terapeutica documentata; senza di essa la prestazione è imponibile al 22% (risoluzione 42/E del 12 giugno 2025).
Nel forfettario il medico non addebita IVA e non detrae quella sugli acquisti (comma 58), qualunque sia la finalità, come conferma la pagina semplificazioni e adempimenti. All'uscita dal regime i trattamenti senza finalità terapeutica diventano imponibili: listino e preventivi vanno rivisti con i criteri della guida su IVA in medicina estetica e finalità terapeutica.
| Prestazione | Regime forfettario | Regime ordinario | Fonte |
|---|---|---|---|
| Con finalità terapeutica documentata | Nessuna IVA in fattura | Esente, art. 10, n. 18 | Comma 58; risoluzione 42/E |
| Senza finalità terapeutica | Nessuna IVA in fattura | Imponibile al 22% | Comma 58; risoluzione 42/E |
| IVA sugli acquisti dello studio | Non detraibile | Detraibile per la parte legata a operazioni imponibili | Comma 58; art. 19 DPR 633/1972 |
L'assenza di IVA non va presentata ai pazienti come vantaggio di prezzo, nei materiali o nelle campagne: il comma 525 dell'art. 1 della L. 145/2018 esclude dalla comunicazione sanitaria ogni elemento promozionale.
Fattura del medico forfettario: bollo, Sistema Tessera Sanitaria e fattura elettronica
Anche senza IVA, la fattura del medico forfettario ha obblighi propri da impostare nel software dello studio. Dal 2027 alcuni riferimenti delle diciture cambiano con il testo unico dell'IVA (D.Lgs. 10/2026): rivedete i modelli con il commercialista.
- Bollo di 2 € sulle fatture senza IVA oltre 77,47 € (DPR 642/1972), vedete la guida sulla marca da bollo sulle fatture mediche.
- Fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari dal 1° gennaio 2024 (art. 18 del DL 36/2022), con il divieto di invio via SdI per le prestazioni sanitarie a persone fisiche dell'art. 10-bis del DL 119/2018 reso stabile dal D.Lgs. 81/2025 (risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026): al paziente fattura cartacea o PDF, alle strutture fattura elettronica.
- Dati delle spese sanitarie con natura IVA N2.2 per i forfettari, da confermare con il commercialista, come descrive la guida sull'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria in medicina estetica.
- Nessuna ritenuta d'acconto verso le strutture sostituto d'imposta (comma 67), con la dichiarazione in fattura descritta nella guida sulla fattura del medico libero professionista.
Commercialista per medici: criteri di scelta per lo studio di medicina estetica
Il commercialista per medici aiuta a scegliere il regime, verificare le cause ostative e gestire IVA, Sistema Tessera Sanitaria ed ENPAM. Proponiamo criteri neutri, senza nomi né classifiche.
- Può simulare forfettario e ordinario sui costi reali dello studio?
- Come controlla durante l'anno le soglie di 85.000 € e 100.000 €?
- Come tratta i compensi verso strutture private ed ex datori di lavoro?
- Verifica per iscritto i requisiti del 5%, compresa la mera prosecuzione?
- Chi gestisce le comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria?
- È iscritto all'albo e indica per iscritto attività comprese e costo annuo?
Sintesi operativa: passaggi per valutare il regime forfettario
I passaggi sono in ordine di esecuzione, dalla compatibilità del rapporto di lavoro alla prima fattura. Per ciascuno preparate i documenti da portare al commercialista.
- Verificate che il rapporto di lavoro consenta la libera professione e ottenete l'autorizzazione, se richiesta.
- Raccogliete certificazione unica e compensi dell'anno precedente e le eventuali partecipazioni in studi associati e società.
- Stimate i costi reali dello studio e il loro rapporto con i compensi.
- Chiedete al commercialista la simulazione tra forfettario e ordinario e la verifica del 5%.
- Monitorate i compensi durante l'anno rispetto a 85.000 € e 100.000 €.
- Impostate fattura, bollo e invio al Sistema Tessera Sanitaria dalla prima prestazione.
La guida ha carattere informativo e non è consulenza fiscale; fonti ufficiali consultate il 16 ottobre 2026. Regime, cause ostative e aliquota al 5% vanno valutati con il commercialista, contributi e scadenze previdenziali con ENPAM, la compatibilità del rapporto di lavoro con l'ufficio del personale o l'azienda sanitaria e con l'Ordine dei medici della vostra provincia.
Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.
Domande frequenti
I medici possono aderire al regime forfettario?+
Sì, il medico libero professionista può applicarlo se nell'anno precedente ha incassato fino a 85.000 €, ha speso non più di 20.000 € lordi per personale e collaboratori e non ha cause ostative del comma 57, come quote in studi associati o un reddito da lavoro dipendente oltre 35.000 €. Dati verificati al 16 ottobre 2026.
Qual è il coefficiente forfettario per i medici?+
Per le attività sanitarie della divisione ATECO 86 il coefficiente di redditività è il 78%. Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando per 78% i compensi incassati e sottraendo i contributi ENPAM versati nell'anno. Il codice ATECO va confermato con il commercialista.
Quante tasse paga un medico con partita IVA in regime forfettario?+
Un'imposta sostitutiva del 15% sul reddito forfettario al netto dei contributi, ridotta al 5% per cinque anni con le condizioni del comma 65, più i contributi ENPAM. Non esiste una cifra valida per tutti: l'esempio della guida mostra il calcolo da rifare con il commercialista.
Un medico dipendente può fare medicina estetica con partita IVA forfettaria?+
Sì, se il rapporto lo consente: autorizzazione per i dipendenti pubblici, rapporto non esclusivo per l'extramoenia nel SSN, clausole del contratto nel privato. Il reddito da lavoro dipendente e assimilato dell'anno precedente non deve superare 35.000 € (soglia 2025 e 2026) e i compensi non devono andare prevalentemente al datore attuale o recente.
Il medico estetico in regime forfettario applica l'IVA?+
No, nel forfettario non si addebita IVA, anche sui trattamenti senza finalità terapeutica, e non si detrae quella sugli acquisti. All'uscita dal regime i trattamenti senza finalità terapeutica documentata diventano imponibili al 22%. Sulle fatture senza IVA oltre 77,47 € si applica il bollo di 2 €.
Come scegliere un commercialista per medici?+
Con criteri verificabili prima dell'incarico: iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, esperienza con medici che fatturano prestazioni esenti e imponibili, simulazione scritta tra forfettario e ordinario sui costi reali dello studio e preventivo con attività comprese e costo annuo.
Autore
Enable Digital
Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.
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