Risposta breve

Per aprire un poliambulatorio servono un titolare, di solito una società, un direttore sanitario medico e il titolo all’esercizio previsto dalla legge regionale: autorizzazione sanitaria di Comune, Regione o ASL oppure, in Lombardia, SCIA all’ATS. L’accreditamento è facoltativo e serve solo per lavorare per conto del SSN; il reparto di medicina estetica opera comunque in regime privato.

Poliambulatorio: definizione e differenze con ambulatorio e studio medico

Questa guida è per il medico o l’imprenditore che vuole aprire un poliambulatorio privato con un reparto di medicina estetica, o che aggiunge la medicina estetica a una struttura già autorizzata. Chi cerca come aprire un centro medico o una clinica privata senza posti letto parla quasi sempre della stessa struttura ambulatoriale; la casa di cura con ricovero ha un regime diverso e resta fuori dalla guida.

Il poliambulatorio è una struttura sanitaria che eroga in regime ambulatoriale prestazioni di più branche specialistiche, con un’organizzazione unica e un direttore sanitario. L’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 sottopone ad autorizzazione le strutture che erogano assistenza specialistica ambulatoriale, e l’art. 193 del R.D. 1265/1934 vieta di aprire ambulatori senza autorizzazione. La medicina estetica diventa una delle branche, accanto per esempio a dermatologia, chirurgia plastica o angiologia.

Studio medico, ambulatorio e poliambulatorio: quadro generale
TipologiaBrancheTitolare tipicoTitolo all’esercizioDirettore sanitario
Studio medicoAttività professionale di uno o più mediciMedico o associazione professionaleAutorizzazione solo se attrezzato per chirurgia ambulatoriale o procedure complesse o a rischio; negli altri casi comunicazione o SCIA secondo la RegioneDi norma non previsto
Ambulatorio monospecialisticoUna sola brancaSocietà o altro soggettoAutorizzazione o SCIA secondo la RegionePrevisto
PoliambulatorioDue o più brancheSocietà o altro soggettoAutorizzazione o SCIA secondo la RegionePrevisto, unico per la struttura

La classificazione definitiva la fa l’atto della vostra Regione. Il confronto tra studio e ambulatorio per il singolo medico è trattato nella guida sulla differenza tra studio medico e ambulatorio per la medicina estetica.

Titolare del poliambulatorio: società, STP e codice ATECO

Il titolare di un poliambulatorio può essere una società di capitali o di persone, anche con soci non medici: dell’organizzazione sanitaria rispondono il direttore sanitario e i medici che eseguono le prestazioni. Un medico può essere socio o titolare, ma alcune Regioni vietano di cumulare la qualità di socio con l’incarico di direttore sanitario. La società tra professionisti prevista dalla L. 183/2011, art. 10 è un’alternativa da valutare con commercialista e legale. Se aprite come affiliati di una rete, ai documenti della società si aggiunge il contratto di franchising in medicina estetica, da leggere con il legale prima della firma.

La forma scelta entra nella pratica: tra gli allegati della SCIA chiesti dall’ATS Brianza c’è la visura camerale con ATECO e oggetto sociale idonei alla struttura. Nella classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT, in uso dal 1° aprile 2025, la categoria 86.22 comprende 86.22.03 «Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici» e 86.22.01 «Trattamenti di chirurgia estetica» (titoli verificati il 16 ottobre 2026). Il codice primario e l’eventuale secondario per il reparto estetico si scelgono con il commercialista.

  • Forma giuridica del titolare e ripartizione delle quote tra soci medici e non medici.
  • Oggetto sociale che comprenda l’attività sanitaria ambulatoriale.
  • Codici ATECO primario e secondario, coerenti con le branche.
  • Compatibilità tra ruolo di socio e incarico di direttore sanitario nella vostra Regione.
  • Contratti con i medici collaboratori: autonomia, uso dei locali, compensi, assicurazione.
  • Regime IVA delle prestazioni, da leggere nella guida sull’IVA sulle prestazioni di medicina estetica.

Autorizzazione sanitaria: realizzazione, esercizio e regole regionali

La legge nazionale fissa i principi e le Regioni scrivono le procedure, per cui due poliambulatori identici a Milano e a Bologna seguono pratiche diverse con enti diversi. La distinzione di partenza, prevista dall’art. 8-ter, è tra realizzazione ed esercizio.

Autorizzazione alla realizzazione

L’art. 8-ter richiede l’autorizzazione per la costruzione di nuove strutture, l’adattamento e la diversa utilizzazione di strutture esistenti, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento. Il comma 3 prevede che il Comune acquisisca la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, in rapporto al fabbisogno e alla localizzazione delle strutture già presenti. In Veneto, secondo la pagina regionale su autorizzazione e accreditamento (aggiornata al 25 agosto 2026), per i soggetti privati la rilascia il Comune.

Autorizzazione all’esercizio o SCIA

Il titolo all’esercizio verifica i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi del DPR 14 gennaio 1997, che gli atti regionali riprendono e integrano. Chi lo rilascia e in che forma dipende dalla Regione, come mostrano i quattro esempi.

Titolo all’esercizio per strutture ambulatoriali private: esempi regionali (verificati il 16 ottobre 2026)
RegioneAtto di riferimentoTitolo all’esercizioEnte competente
LombardiaL.R. 33/2009, art. 9, aggiornata dalla L.R. 23/2015SCIA per strutture ambulatoriali private non accreditate, anche per trasformazione o ampliamento con nuove branche; l’attività può iniziare alla presentazione; nota di presa in carico per la verifica dei requisiti entro 60 giorniATS, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, tramite il sistema SIGAUSS
Emilia-RomagnaL.R. 22/2019 e DGR 1919/2023Autorizzazione all’esercizio a tempo indeterminatoComune, con domanda sulla piattaforma Accesso Unitario rete SUAP-ER
ToscanaL.R. 51/2009 e regolamento 79/R/2016Autorizzazione secondo la legge regionaleDa verificare con il SUAP del Comune e la ASL
VenetoL.R. 22/2002Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizioComune per le strutture ambulatoriali private

Come esempio di cosa preparare, l’ATS Brianza chiede di allegare alla SCIA, oltre ai documenti generati da SIGAUSS, questi quattro documenti; le eventuali integrazioni vanno inviate entro 7 giorni.

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia.
  • Visura camerale con codice ATECO e oggetto sociale idonei alla gestione della struttura.
  • Documento d’identità del legale rappresentante.
  • Modulo di incarico del direttore sanitario.

Per trovare l’atto della vostra Regione partite dal portale sanità regionale, sezione autorizzazione e accreditamento, poi dalla pagina della ASL o ATS sull’avvio delle strutture sanitarie e dal SUAP del Comune per la modulistica. Prima di firmare la locazione o avviare i lavori chiedete un parere preventivo scritto sui locali alla ASL o al servizio regionale.

Reparto di medicina estetica: locali, apparecchiature e prestazioni

Se il poliambulatorio è già autorizzato e aggiunge la medicina estetica, l’art. 8-ter richiede l’autorizzazione per ampliamento o trasformazione, e in Lombardia l’ATS Brianza indica una nuova SCIA per l’ampliamento con nuove branche e per i nuovi spazi sanitari. Le nuove prestazioni partono solo dopo la SCIA o l’autorizzazione prevista dalla vostra Regione.

L’atto regionale classifica le prestazioni e da quella classificazione dipendono i locali. Procedure ambulatoriali ordinarie e chirurgia ambulatoriale hanno requisiti diversi, per esempio su sala per piccoli interventi, osservazione e sterilizzazione. Nell’elenco delle prestazioni del reparto i trattamenti compaiono come categorie: filler a base di acido ialuronico, trattamento delle rughe d’espressione, biostimolazione, laser per macchie e capillari, rimodellamento corporeo medicale.

Per le apparecchiature laser i requisiti vengono dall’atto regionale e, con lavoratori esposti, dalle norme sulle radiazioni ottiche artificiali del D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo V. Chiedete a ASL e RSPP quali figure e documenti servono nella vostra Regione. La modulistica clinica del reparto parte dal consenso informato in medicina estetica. Indicazioni, idoneità e scelta del trattamento restano sempre al medico.

  • Elenco delle prestazioni del reparto con la classificazione dell’atto regionale.
  • Planimetria aggiornata con i locali dedicati e i percorsi.
  • Apparecchiature con manuali, marcatura CE, contratti di manutenzione e registro degli interventi.
  • Valutazione dei rischi aggiornata con l’RSPP, compresi i laser.
  • Medici del reparto con titoli, iscrizione all’Albo e formazione documentati.
  • Consenso informato, scheda anamnestica e cartella del reparto.
  • Pratica di variazione o nuova SCIA presentata prima di iniziare.
  • Polizza della struttura e dei medici estesa alle nuove prestazioni.
  • Direttore sanitario informato e coinvolto nella revisione dei materiali informativi.
enable.beautyReparto di medicina estetica e prime visite in agenda

Nel nostro servizio promuoviamo i trattamenti del reparto con campagne informative e conformi alla normativa sulla pubblicità sanitaria, chiamiamo chi chiede informazioni e fissiamo la prima visita nell’agenda del medico, con un referente della struttura per l’agenda. Se state aprendo o ampliando un poliambulatorio con medicina estetica, potete scriverci dalla homepage.

Accreditamento con il SSN: differenza con l’autorizzazione e posizione della medicina estetica

L’autorizzazione permette di lavorare in regime privato. L’accreditamento istituzionale dell’art. 8-quater è rilasciato dalla Regione alle strutture già autorizzate che lo chiedono, sulla base di requisiti ulteriori di qualificazione, della coerenza con la programmazione regionale e della verifica dell’attività svolta.

Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali
LivelloCosa consenteChi lo rilasciaMedicina estetica
Autorizzazione o SCIAEsercizio in regime privatoComune, Regione, ASL o ATS secondo la legge regionaleNecessaria
Accreditamento istituzionale (art. 8-quater)Qualifica di soggetto che può erogare per il SSNRegioneDi norma non pertinente
Accordi contrattuali (art. 8-quinquies)Prestazioni a carico del SSN con volumi e tariffe definitiRegione e aziende sanitarieNon pertinente

L’accreditamento da solo non porta prestazioni pagate dal SSN: servono gli accordi contrattuali dell’art. 8-quinquies. Il poliambulatorio «convenzionato» del linguaggio comune è una struttura accreditata con accordo. Il SSN copre le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza del DPCM 12 gennaio 2017; i trattamenti con finalità estetica sono a carico del paziente, quindi il reparto resta in regime privato anche se altre branche sono accreditate. La disciplina dell’accreditamento è cambiata più volte: leggetela nel testo vigente.

Direttore sanitario del poliambulatorio: nomina e responsabilità

La L. 145/2018, art. 1, comma 536 stabilisce che le strutture sanitarie private si dotano di un direttore sanitario; se è iscritto all’Ordine di un’altra provincia, comunica l’incarico anche all’Ordine del territorio in cui ha sede la struttura. Secondo la lettura dell’OMCeO di Firenze, la L. 412/1991, art. 4 prevede un direttore sanitario o tecnico che risponde personalmente dell’organizzazione tecnica e dei titoli del personale. Il requisito minimo nazionale è un medico abilitato e iscritto all’Albo.

Le Regioni aggiungono specializzazioni, ore di presenza e incompatibilità. In Toscana, secondo l’OMCeO di Firenze, il direttore non può essere socio della società che gestisce la struttura, salvo nelle strutture monospecialistiche, e un poliambulatorio non lo è; deve inoltre essere presente almeno per il 30% delle ore di attività della struttura, il 50% con chirurgia ambulatoriale o odontoiatria. In Lombardia, secondo l’ATS Brianza, il cambio di direttore va comunicato all’ATS e senza direttore la struttura sospende ogni attività.

La stessa pagina ricorda che l’art. 69 del Codice di deontologia medica rende il direttore responsabile della correttezza del materiale informativo della struttura, che ne riporta il nominativo: le pagine del reparto estetico passano quindi da lui. Requisiti, contratto e compenso sono nella guida su requisiti e incarico del direttore sanitario nella struttura privata.

Organizzazione del poliambulatorio: agende, segreteria e prima visita di medicina estetica

Con più medici e più branche il lavoro quotidiano dipende dalle agende. Ogni medico ha la propria agenda, divisa per branca e per tipologia di appuntamento: prima visita di medicina estetica, sedute di trattamento, controlli, visite specialistiche. Una tipologia separata tiene liberi i posti per le nuove valutazioni.

Le regole di prenotazione si scrivono con i medici: durata della prima visita, cosa include e il suo costo se previsto, informazioni da dare al telefono, casi da passare al medico. La segreteria fissa l’appuntamento e non entra nel merito clinico: l’idoneità al trattamento la valuta il medico in visita.

La segreteria unica smista le richieste per branca, invia i promemoria e ricontatta chi non si presenta, con un referente per l’agenda del reparto estetico. Per ruoli e procedure rimandiamo all’organizzazione della segreteria di medicina estetica. Il titolare del trattamento dei dati è la struttura, che cura informative e nomine; il gestionale deve reggere agende multiple per medico e per branca.

EsempioEsempio illustrativo: capacità dell’agenda del reparto di medicina estetica

Due medici estetici lavorano due pomeriggi a settimana ciascuno, quattro ore per pomeriggio. Ore disponibili: 2 medici × 2 pomeriggi × 4 ore = 16 ore a settimana.

Ogni medico riserva 4 slot da 30 minuti alle prime visite. Prime visite a settimana: 2 medici × 4 slot = 8, pari a 8 × 0,5 ore = 4 ore.

Ore per sedute e controlli: 16 − 4 = 12 ore a settimana. Se gli slot di prima visita restano pieni per tre settimane di fila, l’agenda va rivista prima di aumentare le richieste.

I numeri servono a mostrare il calcolo e vanno sostituiti con quelli della vostra struttura.

Comunicazione del poliambulatorio: pubblicità sanitaria e scheda Google

La comunicazione della struttura segue la L. 145/2018, art. 1, comma 525, riscritto dal D.L. 69/2023: informazioni utili a una corretta informazione sanitaria, senza elementi attrattivi e suggestivi, tra cui offerte, sconti e promozioni. Dai materiali del reparto estetico vanno tenuti fuori anche promesse di risultato, nomi di farmaci con obbligo di ricetta e immagini prima e dopo usate come leva. I dettagli sono nella guida sulla normativa sulla pubblicità sanitaria.

Ogni materiale riporta denominazione della struttura e nome del direttore sanitario; con l’Ordine provinciale verificate quali altri dati servono. Prima dell’apertura preparate questi materiali, ciascuno rivisto dal medico del reparto e dal direttore sanitario.

  • Pagine dei trattamenti per ogni branca, con medico autore e data di aggiornamento.
  • Scheda Google della struttura con categorie coerenti con le branche e, dove utile, schede dei singoli medici.
  • Carta dei servizi, se richiesta dalla Regione.
  • Modulistica di prenotazione e informativa privacy.

Il collegamento tra campagne, segreteria e agende fa parte del nostro servizio: chiamiamo chi chiede informazioni e fissiamo la prima visita nell’agenda della struttura.

Sintesi operativa: passaggi per aprire un poliambulatorio con medicina estetica

Le azioni seguono l’ordine di esecuzione, dalla scelta delle branche fino all’eventuale accreditamento per il SSN.

  1. Elencate branche e prestazioni previste, con la classificazione dell’atto regionale.
  2. Definite con il commercialista forma del titolare, oggetto sociale e codici ATECO.
  3. Chiedete alla ASL o alla Regione un parere preventivo scritto sui locali, prima della locazione.
  4. Ottenete l’autorizzazione alla realizzazione, se la Regione la prevede.
  5. Nominate il direttore sanitario, verificando requisiti e ore di presenza dell’atto regionale, e formalizzate per iscritto gli incarichi dei medici.
  6. Attivate le polizze e preparate la documentazione clinica, perché con la SCIA l’attività può partire subito.
  7. Presentate la domanda di autorizzazione all’esercizio o la SCIA, con gli allegati richiesti dall’ente.
  8. Impostate agende e regole di prenotazione con i medici e la segreteria.
  9. Fate rivedere i materiali informativi dal medico e dal direttore sanitario.
  10. Comunicate all’ente i cambi di direttore sanitario, di locali o di denominazione, come chiede per esempio l’ATS Brianza.
  11. Valutate l’accreditamento solo per le branche non estetiche che vorrete offrire per il SSN.
Avvertenza

Le informazioni hanno carattere generale, sono aggiornate al 16 ottobre 2026 e non costituiscono parere legale o fiscale. Verificate procedure e requisiti con Regione, ASL o ATS e SUAP del Comune; comunicazione e deontologia con l’Ordine provinciale; forma societaria, ATECO e IVA con il commercialista; contratti con un legale; privacy con il consulente privacy; sicurezza e laser con l’RSPP.

enable.beautyChiamata conoscitiva sul vostro studio

Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.

Domande frequenti

Chi può aprire un poliambulatorio?

Una società o un altro soggetto giuridico, anche con soci non medici, purché nomini un direttore sanitario medico e ottenga il titolo all’esercizio previsto dalla Regione. Un medico può essere socio o titolare, ma alcune Regioni, come la Toscana, vietano che il socio della società di gestione sia anche direttore sanitario. La forma giuridica va scelta con commercialista e legale.

Che differenza c’è tra ambulatorio e poliambulatorio?

L’ambulatorio eroga prestazioni di una sola branca specialistica; il poliambulatorio ne riunisce più di una, con un’organizzazione e una direzione sanitaria uniche. Entrambi sono strutture soggette al regime autorizzativo regionale, e i requisiti di locali e personale possono cambiare con il numero e il tipo di branche.

Il medico estetico può essere direttore sanitario del poliambulatorio?

Dipende dalla Regione. Oltre all’iscrizione all’Albo, in Toscana la L.R. 51/2009 chiede una specializzazione dell’area di sanità pubblica, come igiene o medicina del lavoro, oppure cinque anni di direzione tecnico-sanitaria; lo specialista della disciplina basta solo nelle strutture monospecialistiche. Nella vostra Regione verificate requisiti, ore di presenza e incompatibilità con il socio prima di firmare l’incarico.

Quanto costa aprire un poliambulatorio?

Dipende da metratura, lavori, numero di branche, apparecchiature, personale e oneri della pratica regionale, e le cifre che circolano online non hanno basi verificabili. Conviene stimare voce per voce con preventivi reali e con il commercialista. Le voci e il metodo di stima sono nella guida sul business plan per uno studio di medicina estetica.

Si può aggiungere la medicina estetica a un poliambulatorio già autorizzato?

Sì, con una pratica di variazione o una nuova autorizzazione per ampliamento o trasformazione, secondo le regole regionali, prima di iniziare le nuove prestazioni; in Lombardia serve una nuova SCIA. Servono locali e apparecchiature conformi, medici con titoli documentati e direttore sanitario informato. Conviene chiedere prima un parere scritto alla ASL o all’ATS.

Autore
Enable Digital

Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.

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