Risposta breve

Il franchising in medicina estetica è un contratto di affiliazione commerciale (L. 129/2004) con cui lo studio usa marchio, know-how e assistenza di una rete, pagando diritto d’ingresso e royalties. Autorizzazione sanitaria, direttore sanitario dove previsto, decisioni cliniche e responsabilità della comunicazione restano alla struttura affiliata e ai suoi medici. Il contratto completo va consegnato almeno trenta giorni prima della firma.

Franchising in medicina estetica: definizione e parti del contratto

Questa guida è per il medico o il titolare che valuta un franchising medico, cioè uno studio o un poliambulatorio in franchising con il marchio di una rete di medicina estetica. Trovate i costi da confrontare, le clausole da leggere e le responsabilità che restano allo studio.

L’art. 1 della L. 129/2004 definisce l’affiliazione commerciale come il contratto tra soggetti economicamente e giuridicamente indipendenti con cui l’affiliante concede all’affiliato, verso corrispettivo, marchi, know-how e assistenza, inserendolo in una rete, in ogni settore, sanità privata compresa. Per know-how si intendono conoscenze pratiche non brevettate, segrete, sostanziali e individuate, per diritto d’ingresso una cifra fissa e per royalties una percentuale sul giro d’affari o una quota fissa, anche periodica.

L’affiliato è la società o il medico titolare della struttura autorizzata. Se la struttura appartiene alla rete, il medico che vi lavora firma un contratto di collaborazione con la sede diretta. Ci sono reti aperte a imprenditori non medici, reti riservate a medici e odontoiatri e formule «chiavi in mano» con allestimento e apparecchiature.

Autorizzazione sanitaria e direttore sanitario: responsabilità dello studio affiliato

Il contratto di franchising non trasferisce alla rete gli obblighi della struttura sanitaria. L’autorizzazione all’esercizio (D.Lgs. 502/1992, art. 8-ter), dove richiesta, segue requisiti e procedure regionali ed è intestata all’affiliato; vedete i passaggi per aprire un poliambulatorio con medicina estetica. Negli ambulatori e poliambulatori autorizzati di una società il direttore sanitario è obbligatorio (L. 145/2018, art. 1, c. 536) e l’incarico resta dello studio; nello studio del singolo medico di norma non è richiesto (vedete la guida sul direttore sanitario della struttura privata).

Chi risponde di cosa nello studio affiliato
AmbitoStruttura affiliata e mediciRete (affiliante)Dove si verifica
Autorizzazione sanitariaTitolare della strutturaProgetto dei localiD.Lgs. 502/1992, art. 8-ter, e legge regionale
Direttore sanitarioIncarico e comunicazione all’OrdineRicerca dei candidatiL. 145/2018, c. 536
Indicazioni e idoneitàDecide il medico in visita, anche davanti ai protocolli della reteFormazione e protocolliCodice deontologico, artt. 4 e 68
Consenso informatoMedico che esegue il trattamentoModelli da adattareL. 219/2017, art. 1
Polizza RCStruttura e mediciIndicazione di intermediariL. 24/2017, art. 10
Dati dei pazientiTitolare del trattamentoResponsabile o contitolareGDPR, artt. 26 e 28
Pubblicità sanitariaStruttura e medici davanti all’OrdineMateriali da contrattoL. 145/2018, c. 525

Costi del franchising medico: diritto d’ingresso, royalties e quota di marketing

Quanto costa aprire uno studio di medicina estetica in franchising lo dice il contratto, non le pagine delle reti: l’art. 3, c. 4, lett. a) e b) della L. 129/2004 impone di indicare investimenti, spese d’ingresso, calcolo delle royalties ed eventuale incasso minimo richiesto. Per ogni voce chiedete importo, periodicità e base di calcolo:

  • Diritto d’ingresso.
  • Allestimento e apparecchiature.
  • Royalties: fatturato totale o solo alcune prestazioni, con o senza onorari dei medici collaboratori e vendita di prodotti.
  • Quota di marketing della rete e relativo rendiconto.
  • Software, formazione e acquisti obbligati.
  • Costi propri dello studio: locale, autorizzazione, personale, medici, assicurazione.
EsempioEsempio illustrativo: incidenza di royalties e quota di marketing

Fatturato di 300.000 €, royalty del 6%, marketing di 500 € al mese: 300.000 × 6% = 18.000 € più 500 × 12 = 6.000 €, totale 24.000 € l’anno.

Incidenza sul fatturato: 24.000 / 300.000 = 8%.

Con royalty minima di 18.000 € e fatturato di 200.000 €, il 6% darebbe 12.000 € ma vale il minimo: 24.000 / 200.000 = 12%.

I numeri servono a mostrare il calcolo e vanno sostituiti con quelli del vostro contratto.

Le voci vanno nel business plan dello studio di medicina estetica; il trattamento fiscale di diritto d’ingresso e royalties va chiarito con il commercialista.

Comunicazione della rete: pubblicità sanitaria, scheda Google e agenda dello studio

Nelle reti con comunicazione centralizzata annunci, pagine e post li prepara la sede. Il comma 525 della L. 145/2018, riscritto dal D.L. 69/2023, ammette per strutture sanitarie private e iscritti agli albi solo le informazioni dell’art. 2 del D.L. 223/2006 ed esclude ogni elemento attrattivo e suggestivo, tra cui offerte, sconti e promozioni. Le campagne della rete parlano a nome dello studio e dei suoi medici, che ne rispondono davanti all’Ordine (vedete la normativa sulla pubblicità sanitaria). Ogni materiale riporta nome, cognome e titoli del direttore sanitario (L. 175/1992, art. 4, c. 2; art. 69 del Codice deontologico).

Conta anche a chi sono intestati dominio, profili social e scheda Google dello studio medico, che conserva le recensioni. I dati dei pazienti sono dello studio, titolare del trattamento: se la rete gestisce CRM o call center serve un accordo da responsabile o di contitolarità (GDPR, artt. 28 e 26, guida sulla privacy nello studio medico). Domande da porre alla rete per iscritto:

  • Le campagne nazionali e locali escludono offerte, sconti e promozioni?
  • Annunci e pagine della sede riportano il nome del direttore sanitario?
  • A chi sono intestati scheda Google, dominio, profili social e numeri di telefono?
  • Lo studio vede i dati delle campagne e il rendiconto della quota di marketing?
  • Chi richiama chi chiede informazioni, in quanto tempo, e chi fissa la prima visita?
  • Come si consegnano richieste e dati dei pazienti alla fine del contratto?
  • Lo studio può fare campagne locali proprie?
EsempioModello: clausola sulla revisione medica della comunicazione, da sottoporre al legale

La rete trasmette al direttore sanitario della sede, almeno [numero] giorni lavorativi prima della pubblicazione, ogni annuncio, pagina o post che riguarda la struttura o i suoi medici. Senza la sua approvazione scritta il materiale non si pubblica, e lo studio può chiedere in ogni momento la rimozione dei contenuti non conformi alla normativa sulla pubblicità sanitaria.

enable.beautyComunicazione dello studio: campagne informative e prime visite in agenda

Nel nostro servizio le campagne Google Ads e Meta Ads sono informative, conformi alla normativa sulla pubblicità sanitaria e riviste dal medico. Chiamiamo chi chiede informazioni e inseriamo la prima visita nell’agenda dello studio; indicazioni e idoneità restano al medico.

Contratto di affiliazione commerciale: clausole da leggere prima della firma

L’art. 3 della L. 129/2004 richiede la forma scritta a pena di nullità (c. 1), una formula già sperimentata sul mercato (c. 2) e, per i contratti a termine, una durata sufficiente ad ammortizzare l’investimento e non inferiore a tre anni (c. 3). L’art. 5 vieta all’affiliato di trasferire la sede senza consenso, salvo forza maggiore, e impone la riservatezza anche dopo il contratto.

Il patto di non concorrenza successivo alla fine del rapporto va provato per iscritto, limitato a una zona o a un’attività e non può superare cinque anni (art. 2596 c.c.), e per gli accordi tra imprese il Reg. (UE) 2022/720, art. 5, pone condizioni più restrittive. Per un medico incide sul lavoro nella stessa zona: valutatelo con un legale, insieme al subentro descritto nella guida sulla cessione dello studio medico. Clausole da verificare:

  • Durata, rinnovo e preavviso di disdetta.
  • Esclusiva territoriale: raggio e sedi dirette della rete.
  • Acquisti obbligati e libertà del medico di scegliere prodotti diversi per motivi clinici.
  • Proprietà e destinazione delle apparecchiature.
  • Recesso, penali e risoluzione.
  • Non concorrenza, cessione, foro competente e organismo di mediazione.

Informativa precontrattuale: documenti dei trenta giorni e verifiche sulla rete

Almeno trenta giorni prima della firma l’affiliante consegna copia completa del contratto e degli allegati, citando anche quelli riservati (art. 4, c. 1). Gli allegati riguardano:

  • dati della società e, su richiesta dell’aspirante affiliato, bilanci degli ultimi tre anni;
  • marchi con estremi di registrazione, deposito o licenza;
  • sintesi degli elementi caratterizzanti dell’attività;
  • elenco degli affiliati e delle sedi dirette;
  • variazione del numero di affiliati negli ultimi tre anni;
  • procedimenti giudiziari o arbitrali contro l’affiliante sulla rete, conclusi negli ultimi tre anni.

Per le reti attive solo all’estero vale il DM 2 settembre 2005, n. 204. L’art. 6 impone lealtà, correttezza e buona fede, e l’art. 8 consente di chiedere l’annullamento se una parte ha dato false informazioni. L’art. 7 sulla conciliazione è stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022: per le liti sul franchising la mediazione è oggi condizione di procedibilità (D.Lgs. 28/2010, art. 5).

Chiedete ad alcuni studi dell’elenco tempi di apertura, assistenza ricevuta, gestione di comunicazione e richieste, costi aggiuntivi rispetto al contratto e se rifirmerebbero alle stesse condizioni. I marchi si verificano sulla banca dati dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, società e bilanci sul Registro delle imprese.

Franchising o studio autonomo: confronto per lo studio di medicina estetica

La scelta tra poliambulatorio in franchising e studio autonomo dipende dal capitale, dall’esperienza gestionale del titolare e dal controllo che lo studio vuole su comunicazione, agenda e dati. Per confrontarle, sommate ingresso, royalties, marketing e acquisti obbligati su tre anni, la durata minima di legge, e mettete il totale accanto alla spesa dello studio autonomo per marketing, formazione e fornitori.

Studio in franchising e studio autonomo: differenze operative
AspettoStudio in franchisingStudio autonomo
Investimento inizialeIngresso, allestimento e apparecchiatureScelte dello studio
Costi ricorrentiRoyalties, marketing, minimi, acquisti obbligatiFornitori scelti dallo studio
Trattamenti e apparecchiatureCatalogo e fornitori della reteDecisi dal medico e dal titolare
Comunicazione sanitariaSpesso centralizzata, revisione medica se previstaDecisa e rivista dallo studio
Richieste e agendaCall center della rete o segreteriaSegreteria o fornitori incaricati
Scheda Google e dati a fine rapportoSecondo le clausole del contrattoIntestati allo studio
Cessione e vincoli di zonaEsclusiva e non concorrenza da contrattoNessun vincolo di rete

Lo studio autonomo gestisce marketing e richieste in proprio o con fornitori scelti: una strategia di marketing per uno studio di medicina estetica parte da trattamenti, pubblicità sanitaria, agenda del medico e città.

Sintesi operativa: passaggi prima di firmare un contratto di franchising in medicina estetica

I passaggi seguono l’ordine in cui eseguirli, prima di versare il diritto d’ingresso. Chiedete per iscritto ogni risposta della rete.

  1. Chiedete contratto e allegati dell’art. 4 almeno trenta giorni prima della firma.
  2. Verificate marchi, dati societari, bilanci ed elenco degli affiliati.
  3. Parlate con alcuni studi già affiliati.
  4. Inserite royalties, quota di marketing e minimi nel business plan, con il commercialista.
  5. Verificate con Regione e ASL/ATS i requisiti della sede e, dove serve, individuate il direttore sanitario.
  6. Fate leggere al legale esclusiva, recesso, non concorrenza, cessione e intestazione di scheda Google, dominio e dati.
  7. Concordate per iscritto la revisione medica dei materiali di comunicazione, partendo dal modello di clausola.
Nota

Le indicazioni hanno carattere generale e non sostituiscono legale esperto di franchising, commercialista, consulente privacy e Ordine provinciale dei medici. Norme verificate su Normattiva il 16/10/2026: prima della firma rileggete il testo vigente.

enable.beautyChiamata conoscitiva sul vostro studio

Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.

Domande frequenti

Conviene aprire uno studio di medicina estetica in franchising?

Nessuna formula conviene in assoluto. La rete offre marchio, know-how e assistenza in cambio di diritto d’ingresso, royalties e vincoli di zona, mentre autorizzazione e responsabilità sanitarie restano allo studio. Confrontate su tre anni il costo verso la rete con il business plan di uno studio autonomo.

Chi decide la comunicazione in uno studio in franchising?

Lo stabilisce il contratto, ma le comunicazioni restano informative, senza elementi attrattivi o suggestivi (L. 145/2018, c. 525), e ne rispondono struttura e medici davanti all’Ordine anche quando la campagna è della rete. Fate scrivere che il direttore sanitario approva i materiali prima della pubblicazione.

Quanto costa aprire uno studio di medicina estetica in franchising?

Contano gli importi del contratto, che per l’art. 3, c. 4 della L. 129/2004 indica investimenti, spese d’ingresso, calcolo delle royalties ed eventuale incasso minimo. Si aggiungono quota di marketing, apparecchiature, software e i costi propri dello studio: locale, autorizzazione, personale, assicurazione.

Serve essere medico per aprire una struttura di medicina estetica in franchising?

La titolarità dipende dalla Regione e dalla forma della struttura: in genere anche una società può esserne titolare, ma servono un direttore sanitario medico (L. 145/2018, c. 536) e medici per ogni atto clinico: verificate i requisiti con la Regione o l’ASL/ATS.

Quanti giorni prima della firma la rete deve consegnare il contratto di franchising?

Almeno trenta giorni prima (L. 129/2004, art. 4), con gli allegati su società, marchi, attività, affiliati e procedimenti degli ultimi tre anni; i bilanci si ottengono su richiesta. Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra può chiedere l’annullamento (art. 8).

Cosa succede a scheda Google, sito e dati dei pazienti alla fine del contratto di franchising?

Dipende dalle clausole su intestazione e restituzione di scheda Google, dominio, profili social e numeri. I dati dei pazienti restano allo studio, titolare del trattamento: la rete che li tratta come responsabile li restituisce o li cancella (GDPR, art. 28), mentre per la contitolarità decide l’accordo tra le parti.

Autore
Enable Digital

Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.

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