I requisiti del direttore sanitario partono da laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione e iscrizione all’Albo; alcune Regioni, come la Toscana, chiedono anche una specializzazione in area di sanità pubblica o anni di esperienza in direzione, oltre a una presenza minima in struttura. Il direttore sanitario è obbligatorio nelle strutture sanitarie private autorizzate, come ambulatori e poliambulatori di una società, e di norma non nello studio del singolo medico.
Direttore sanitario nella struttura privata: definizione e ruolo
Questa guida è per il medico o il titolare che apre o gestisce una struttura con attività di medicina estetica e deve capire se nominare un direttore sanitario, chi può esserlo e come regolare l’incarico. I requisiti del direttore sanitario nella struttura privata dipendono in parte da norme nazionali e in parte dagli atti della Regione.
La L. 145/2018, art. 1, comma 536 stabilisce che tutte le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario. La L. 412/1991, art. 4, letta dall’OMCeO di Firenze, prevede per le istituzioni private soggette ad autorizzazione e vigilanza (L. 833/1978, art. 43) un direttore sanitario o tecnico che risponde dell’organizzazione dei servizi e dei titoli del personale.
Nella struttura il titolare o legale rappresentante risponde dell’impresa, il direttore sanitario dell’organizzazione tecnico-sanitaria e ogni medico delle prestazioni che esegue. Tenere distinti questi piani aiuta a scrivere deleghe e contratto.
Per autorizzazione, SCIA e locali rimandiamo alla guida su autorizzazione e SCIA per aprire uno studio di medicina estetica.
Obbligo del direttore sanitario: studio medico, ambulatorio e poliambulatorio
La domanda da cui partire è se l’attività è uno studio professionale o una struttura sanitaria autorizzata. Lo decidono la forma del titolare, le prestazioni eseguite e l’atto regionale, come riassume la tabella.
| Forma organizzativa | Titolare tipico | Direttore sanitario | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Studio del singolo medico o associato | Medico persona fisica o associazione | Di norma non previsto | D.Lgs. 502/1992, art. 8-ter; atto regionale |
| Studio attrezzato per chirurgia ambulatoriale o procedure complesse o a rischio | Medico o associazione | Serve l’autorizzazione; l’eventuale responsabile sanitario dipende dall’atto regionale | D.Lgs. 502/1992, art. 8-ter, c. 2 |
| Società tra professionisti (STP) | Società iscritta all’Ordine | Non obbligatorio secondo gli Ordini di Firenze e Venezia; da verificare con la Regione | L. 183/2011, art. 10; parere MISE del 23/12/2016 |
| Ambulatorio o poliambulatorio autorizzato | Società di capitali o di persone | Previsto | R.D. 1265/1934, art. 193; L. 145/2018, c. 536 |
| Struttura con attività odontoiatrica | Società | Direttore iscritto all’Albo degli Odontoiatri o responsabile dei servizi odontoiatrici | L. 124/2017, art. 1, cc. 153-154 |
Lo studio di un solo medico estetico rientra di solito nella prima riga. Cambia riga se il titolare diventa una società o se la Regione classifica come complesse o a rischio alcune procedure, che per l’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 richiedono l’autorizzazione. Un poliambulatorio con un reparto di medicina estetica richiede invece sempre la nomina, perché è soggetto ad autorizzazione (R.D. 1265/1934, art. 193).
Per le società tra professionisti l’esclusione si ricava in via interpretativa dalla L. 183/2011, art. 10. Se il dentista affianca la medicina estetica, valgono le regole odontoiatriche descritte nella guida sulla medicina estetica nello studio dentistico.
Prima della domanda o della SCIA, chiedete alla ASL o al SUAP una conferma scritta sulla classificazione dell’attività.
Requisiti del direttore sanitario: norme nazionali e regole regionali
Chi può essere direttore sanitario lo stabiliscono in parte le leggi dello Stato e in parte le Regioni. Gli esempi riguardano Toscana e Veneto, per cui gli Ordini pubblicano indicazioni dettagliate.
Requisiti nazionali: laurea, abilitazione e iscrizione all’Albo
Ovunque servono laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione e iscrizione all’Albo dei medici chirurghi. Il testo originario del comma 536 chiedeva l’iscrizione all’Ordine della provincia della struttura; l’art. 30 della L. 238/2021 ha ammesso l’iscrizione a un Ordine di un’altra provincia. Il direttore comunica l’incarico al proprio Ordine e, se la struttura ha sede in un’altra provincia, anche all’Ordine del territorio, che esercita il potere disciplinare limitatamente alle funzioni dell’incarico, come riportano gli Ordini di Venezia e di Firenze.
Requisiti regionali: specializzazione, esperienza e presenza minima
In Toscana la L.R. 51/2009, art. 11 e il regolamento DPGR 79/R/2016 chiedono una specializzazione in una disciplina dell’area di sanità pubblica o equipollente, oppure almeno cinque anni di direzione tecnico-sanitaria; nelle strutture monospecialistiche può dirigere uno specialista della disciplina. La presenza minima è del 30% delle ore di attività della struttura, del 50% con chirurgia ambulatoriale o odontoiatria, come spiega l’OMCeO di Firenze.
In Veneto (L.R. 22/2002 e DGR 2501/2004) di norma non serve una specializzazione, salvo laboratori, radiologia, fisioterapia e terme. Nei poliambulatori il direttore è presente per almeno metà dell’orario di apertura al pubblico, e le sue funzioni possono essere svolte anche da un medico specialista che opera nella struttura. Nelle altre Regioni cercate la legge sull’autorizzazione, la delibera sui requisiti minimi o la pagina sulla direzione sanitaria del vostro Ordine provinciale.
Anche l’età è materia regionale. Con la sentenza n. 65/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma pugliese (L.R. 24/2024, art. 8) che esclude il limite di età per i responsabili sanitari delle strutture private autorizzate e accreditate, perché il limite di età statale riguarda le strutture pubbliche e non è un principio fondamentale che vincoli le Regioni per quelle private.
| Requisito | Livello | Esempio verificato | Dove verificare |
|---|---|---|---|
| Laurea, abilitazione, iscrizione all’Albo | Nazionale | Vale in tutte le Regioni | Ordine di iscrizione |
| Comunicazione all’Ordine del territorio | Nazionale | L. 145/2018, c. 536, dopo la L. 238/2021 | Ordine della provincia della struttura |
| Specializzazione o anni di direzione | Regionale | Toscana: sanità pubblica o cinque anni di direzione | Legge regionale e regolamento sull’autorizzazione |
| Presenza minima | Regionale | Toscana 30% o 50% delle ore; Veneto metà dell’orario di apertura | Delibera sui requisiti minimi; sito della ASL |
| Limite di età | Regionale | Puglia: nessun limite nelle strutture private | Legge regionale; Corte cost. 65/2025 |
Poliambulatorio aperto 40 ore a settimana. Toscana: 40 × 30% = 12 ore di presenza, 40 × 50% = 20 ore con chirurgia ambulatoriale o odontoiatria. Veneto: 40 × 50% = 20 ore di presenza durante l’apertura al pubblico.
I numeri mostrano il calcolo: sostituite ore e percentuale con quelle della vostra struttura e del vostro atto regionale.
Strutture con attività odontoiatrica: regole della L. 124/2017
La L. 124/2017, art. 1, commi 153-156 chiede alle società odontoiatriche un direttore sanitario iscritto all’Albo degli Odontoiatri e, nelle polispecialistiche, un responsabile dei servizi odontoiatrici, con incarico in una sola struttura e sospensione dell’attività in caso di inosservanza.
Compiti del direttore sanitario: organizzazione, igiene, documentazione e personale
I compiti esatti sono nell’atto regionale e nell’autorizzazione. Gli Ordini di Firenze, Campobasso e Venezia ne riportano un nucleo comune, adattato qui a un poliambulatorio con medicina estetica.
- Organizzazione dei servizi e regolamento interno.
- Verifica di titoli e iscrizioni del personale sanitario.
- Atti riservati al medico eseguiti solo dal medico.
- Igiene, disinfezione e sterilizzazione con procedure scritte.
- Prevenzione delle infezioni e gestione dei rifiuti sanitari.
- Manutenzione e registri delle apparecchiature, per esempio il laser per macchie e capillari.
- Conservazione di farmaci e dispositivi medici, con controllo delle scadenze.
- Documentazione sanitaria, consenso informato, cartelle e certificazioni.
- Vigilanza sui materiali informativi della struttura, che riportano il suo nome (art. 69 del Codice di deontologia medica).
- Tutela degli operatori e segnalazioni obbligatorie.
Per ogni voce scrivete nel regolamento interno chi la esegue, ogni quanto e dove resta traccia, per esempio il registro delle sterilizzazioni, e prevedete nel contratto il tempo che serve al direttore. Le regole su informazione e pubblicità sono nel Codice di deontologia medica.
Nel nostro servizio annunci e pagine dei trattamenti sono informativi, conformi alla normativa sulla pubblicità sanitaria e rivisti con il medico prima della pubblicazione. Se volete impostare la revisione dei materiali per il vostro studio o poliambulatorio, potete scriverci dalla homepage.
Direttore sanitario e comunicazione della struttura: sito, annunci e targa
Il direttore sanitario risponde anche di ciò che la struttura comunica al pubblico, perché il suo nome compare nei materiali informativi. Per questo conviene che riveda annunci e pagine dei trattamenti con il medico autore prima della pubblicazione.
La L. 175/1992, art. 4, comma 2 rende obbligatoria nella pubblicità di ambulatori e case di cura l’indicazione di nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria. Se l’annuncio contiene indicazioni false o non indica il direttore sanitario, l’art. 5, comma 5 prevede la sospensione dell’autorizzazione da sei mesi a un anno. Il comma 525 della L. 145/2018 ammette solo contenuti informativi, e sul direttore vigila l’Ordine del territorio (c. 536).
In pratica il nominativo va nel piè di pagina del sito, nelle pagine dei trattamenti, nelle landing page, negli annunci con spazio per i dati e su targa e insegna dello studio medico. Le altre regole sono nella guida sulla normativa sulla pubblicità sanitaria.
[Nome della struttura], [ambulatorio o poliambulatorio] autorizzato con [atto, numero e data] da [Comune, ASL o Regione].
Direttore sanitario: Dott.ssa o Dott. [Nome Cognome], medico chirurgo, [specializzazione o titoli], iscritto all’Ordine dei medici di [provincia] al n. [numero].
Sede: [indirizzo]; partita IVA: [numero]; contatti: [telefono ed email].
Il blocco si ripete identico su sito, landing page e stampati e si aggiorna il giorno in cui cambia il direttore.
Nel nostro servizio questi dati compaiono in ogni pagina del sito dello studio, e i materiali seguono i criteri riassunti in come lavoriamo nel rispetto della normativa. Gli altri obblighi del sito, da privacy e cookie all’accessibilità, sono nella guida sui costi e requisiti obbligatori del sito web dello studio medico.
Incompatibilità del direttore sanitario: titolarità, rapporti con il SSN e più strutture
Le incompatibilità del direttore sanitario nella struttura privata sono in gran parte regionali o legate al rapporto di lavoro del medico. Per ogni situazione indichiamo la regola verificata e la fonte.
| Situazione | Regola verificata | Fonte | Verifica |
|---|---|---|---|
| Titolare, socio o azionista come direttore | Toscana: incompatibile, salvo strutture monospecialistiche | DPGR 79/R/2016, art. 9, via OMCeO Firenze | Atto della vostra Regione |
| Dipendente pubblico a tempo pieno | Veneto: incompatibile | OMCeO Venezia | Contratto e amministrazione di appartenenza |
| Altra attività professionale nella struttura durante le ore di direzione | Toscana: non ammessa | OMCeO Firenze | Atto regionale e orari dell’incarico |
| Specialista ambulatoriale convenzionato | Veneto: incompatibile se la struttura è convenzionata o accreditata | OMCeO Venezia | Accordo collettivo della specialistica |
| Medico di medicina generale | Limiti dell’accordo collettivo nazionale | ACN, art. 4, via OMCeO Venezia | ASL e accordo vigente |
| Direzione di più strutture | Ammessa con le ore minime in ciascuna | OMCeO Firenze e Venezia | Atto regionale |
| Responsabile dei servizi odontoiatrici | Una sola struttura | L. 124/2017, c. 155 | Nessuna deroga |
Prima di proporre l’incarico, chiedete al candidato una dichiarazione scritta sui propri rapporti di lavoro e confrontatela con l’atto della vostra Regione.
Incarico del direttore sanitario: nomina, comunicazioni e contratto
Un fac simile del contratto valido per tutti non esiste, perché dipende dalla Regione e dal rapporto di lavoro. Indichiamo la sequenza delle comunicazioni e le clausole da discutere con un legale.
Nomina e cambio del direttore sanitario: sequenza delle comunicazioni
- Verificate requisiti e incompatibilità del candidato.
- Fate firmare al candidato la dichiarazione di accettazione dell’incarico.
- Indicate il direttore nella domanda di autorizzazione o nella SCIA, secondo la procedura regionale.
- Il direttore comunica l’incarico al proprio Ordine (art. 69 del Codice) e, se diverso, all’Ordine del territorio (c. 536), con i moduli dei singoli Ordini.
- Nominate il sostituto per le assenze, dove l’atto regionale lo prevede.
- In caso di cambio, informate l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione (in Veneto il SUAP del Comune): la cessazione coincide con la nomina del successore, e conviene una rinuncia con preavviso.
Contratto di incarico: clausole da prevedere
- Struttura e sedi coperte dall’incarico.
- Ore di presenza, reperibilità e sostituto nelle assenze.
- Compiti delegati e poteri di intervento e di spesa.
- Accesso a documentazione, personale, registri e apparecchiature.
- Revisione dei materiali informativi prima della pubblicazione.
- Compenso e modalità di pagamento.
- Durata, recesso e preavviso.
- Dichiarazione sulle incompatibilità.
- Copertura assicurativa della struttura e del direttore.
- Ruolo nel trattamento dei dati personali dei pazienti.
Il compenso non ha tariffe: dopo il D.L. 223/2006, art. 2, struttura e medico lo concordano liberamente, e l’art. 54 del Codice di deontologia medica lo vuole commisurato alla difficoltà e alla complessità dell’opera. I criteri sono ore, compiti, sedi e responsabilità.
Per l’assicurazione la L. 24/2017, art. 10 obbliga le strutture private a dotarsi di una copertura assicurativa, o di altre analoghe misure, per la responsabilità civile verso terzi, anche per i danni causati dal personale; i professionisti che vi operano stipulano una polizza propria, nei casi previsti dallo stesso articolo. Il D.M. 232/2023 fissa i requisiti minimi delle polizze.
Sintesi operativa: direttore sanitario nella struttura privata
Le azioni seguono l’ordine di esecuzione, dalla classificazione della struttura alla revisione dei materiali informativi. Di ogni passaggio conviene conservare traccia scritta.
- Chiedete alla ASL o al SUAP di confermare per iscritto la classificazione dell’attività.
- Leggete legge regionale e delibera sui requisiti minimi.
- Verificate titoli, ore disponibili e incompatibilità del candidato.
- Definite ore di presenza, compiti delegati e sostituto.
- Firmate dichiarazione di accettazione e contratto, rivisto da un legale.
- Fate comunicare l’incarico agli Ordini e aggiornate ASL o SUAP.
- Inserite nome e titoli del direttore su sito, landing page, annunci e targa.
- Impostate la revisione dei materiali con medico autore e direttore.
Le informazioni hanno carattere generale, sono state verificate il 16 ottobre 2026 e non costituiscono parere legale. Per l’autorizzazione rivolgetevi a Regione, ASL o SUAP; per comunicazioni e deontologia all’Ordine provinciale; per il contratto a un legale; per l’assicurazione a un broker o a un legale.
Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.
Domande frequenti
Chi può essere direttore sanitario di una struttura privata?+
Un medico con laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione e iscrizione all’Albo. Alcune Regioni, come la Toscana, aggiungono una specializzazione in area di sanità pubblica o anni di direzione, e ammettono lo specialista della disciplina nelle strutture monospecialistiche. Per l’odontoiatria serve un iscritto all’Albo degli Odontoiatri. I requisiti esatti sono nell’atto regionale.
Uno studio di medicina estetica di un solo medico deve avere un direttore sanitario?+
Di norma no, perché lo studio del singolo medico è un’attività professionale. Cambia se il titolare è una società o se la Regione classifica come complesse o a rischio alcune procedure o apparecchiature, con obbligo di autorizzazione. Conviene chiedere alla ASL una conferma scritta sulla classificazione dello studio.
Il titolare della struttura può essere anche direttore sanitario?+
Dipende dalla Regione. In Toscana la funzione è incompatibile con la qualifica di proprietario, socio o azionista, salvo nelle strutture monospecialistiche, dove il titolare con i requisiti può assumerla. Altre Regioni non prevedono lo stesso divieto: verificate l’atto regionale prima della domanda di autorizzazione.
Un direttore sanitario può dirigere più strutture?+
In generale sì, se rispetta in ciascuna struttura le ore minime fissate dalla Regione, come indicano gli Ordini di Firenze e Venezia. Il responsabile dei servizi odontoiatrici può svolgere l’incarico in una sola struttura (L. 124/2017, comma 155), e alcune leggi regionali pongono lo stesso limite per i laboratori di analisi.
Come si stabilisce il compenso del direttore sanitario di un poliambulatorio?+
Non esiste un tariffario: dopo il D.L. 223/2006 il compenso si concorda tra struttura e medico, commisurato alla difficoltà e alla complessità dell’opera secondo l’art. 54 del Codice di deontologia medica. Scrivete nel contratto ore, compiti e sedi su cui è calcolato, e rivedetelo quando cambiano. Per il direttore dipendente vale il contratto collettivo.
Il direttore sanitario deve avere un’assicurazione?+
La L. 24/2017, art. 10, obbliga le strutture private a una copertura assicurativa, o ad altre analoghe misure, per la responsabilità civile verso terzi, anche per i danni del personale, e prevede obblighi propri per i professionisti che vi operano. Chiedete per iscritto al broker se la copertura comprende l’incarico di direzione.
Autore
Enable Digital
Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.
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