Risposta breve

Un medico può fare l’influencer, ma resta soggetto al codice deontologico e alla normativa sulla pubblicità sanitaria: contenuti informativi, nessun patrocinio di prodotti (art. 57), conflitti di interessi dichiarati e nessuna pubblicità al pubblico di farmaci con obbligo di ricetta. Gli obblighi AGCOM si aggiungono solo per chi raggiunge 500.000 follower o un milione di visualizzazioni medie mensili.

Medico influencer: definizione e regole applicabili al medico estetico

La guida aiuta il medico estetico a decidere quanta visibilità darsi sui social, se accettare proposte di aziende e come lavorare con un creator. «Medico influencer» è il medico che pubblica con continuità su Instagram, TikTok o YouTube e, per seguito, incide sulle scelte del pubblico.

Avere un seguito è consentito; le regole riguardano i contenuti e i rapporti economici con aziende e creator. Il Codice di deontologia medica vale anche sul profilo personale quando è in gioco il decoro della professione (art. 1): il commento è nella guida sugli articoli del codice deontologico per il medico estetico.

Per il documento AGCOM sul quadro normativo per gli influencer del 2026 è pubblicità anche il messaggio «a fini di autopromozione»; il post che presenta lo studio ricade comunque nel comma 525 della L. 145/2018 (vedete la normativa sulla pubblicità sanitaria per medici e studi).

Fonti e regole per il medico sui social
FonteChe cosa chiede in sintesiChi controlla
Codice deontologico, artt. 1, 30, 55-57Informazione prudente, nessun patrocinio di prodotti, conflitti di interessi dichiaratiOrdine provinciale
L. 145/2018, art. 1, commi 525 e 536Nessun elemento attrattivo o suggestivoOrdine, con segnalazione all’AGCOM
D.Lgs. 219/2006, art. 115Nessuna pubblicità al pubblico di farmaci con ricettaMinistero della Salute
TUSMA (D.Lgs. 208/2021), art. 43; delibera AGCOM 197/25/CONSPubblicità riconoscibile; obblighi per gli influencer rilevantiAGCOM
Codice del consumo, artt. 20-27Nessuna pubblicità occultaAGCM
Digital Chart IAPDiciture di pubblicità e loro posizioneAutodisciplina IAP; AGCOM per gli influencer rilevanti

Soglie AGCOM per gli influencer rilevanti: elenco, obblighi e profili sotto soglia

La delibera AGCOM 197/25/CONS del 23 luglio 2025, pubblicata il 5 agosto 2025, approva il codice di condotta. Per le linee guida è rilevante chi raggiunge almeno 500.000 follower o un milione di visualizzazioni medie mensili (sui sei mesi precedenti) su una piattaforma e soddisfa gli altri requisiti, tra cui un corrispettivo anche in natura e un pubblico significativo in Italia. Superata una soglia, le regole valgono su tutti i profili. Dati verificati il 16 ottobre 2026.

Il codice di condotta chiede agli influencer rilevanti:

  • il modulo per l’elenco AGCOM (prima scadenza 5 febbraio 2026, aggiornamenti entro il 15 aprile e il 15 ottobre);
  • la dicitura «in elenco AGCOM» nella bio;
  • le diciture di pubblicità della Digital Chart IAP;
  • «foto modificata», «video filtrato» o diciture simili, tra le prime due informazioni o i primi quattro hashtag, se i filtri diffondono modelli irrealistici;
  • nessuna pubblicità di medicinali e cure mediche ottenibili solo su prescrizione (art. 43 TUSMA).

Le regole valgono anche senza iscrizione all’elenco. Sotto entrambe le soglie la disciplina AGCOM specifica non si applica, mentre restano la riconoscibilità della pubblicità e le regole sanitarie, più restrittive. Ogni sei mesi annotate con la data follower e visualizzazioni medie mensili, dalle statistiche dell’account professionale.

Personal branding del medico: profilo professionale, divulgazione e pubblicità dello studio

La visibilità personale è ammessa se resta informativa: come si svolge la prima visita, che cosa valuta il medico, indicazioni e controindicazioni generali per categoria di trattamento. Diventa suggestiva con promesse di risultato, prima e dopo usati come leva (vedete foto prima e dopo e consenso dei pazienti), prezzi ridotti o urgenza.

Le raccomandazioni del Gruppo ICT FNOMCeO del 21 luglio 2023, presentate come proposta, suggeriscono profili separati, nessun consiglio clinico individuale e conflitti di interessi dichiarati, per esempio con il tag #COI.

  • Nome, titoli e iscrizione all’Ordine nella bio; specializzazione solo se posseduta (vedete l’impostazione della bio Instagram del medico).
  • Studio, città, direttore sanitario dove previsto e link al sito.
  • Profilo professionale separato da quello personale.
  • Rapporti con aziende dichiarati.
  • Risposta standard a commenti e messaggi, concordata con la segreteria: informativa, senza diagnosi né dati sanitari, con invito alla prima visita.
  • Nessun filtro che altera il viso nei video sui trattamenti (art. 55).
  • Pazienti nei contenuti solo con consenso scritto specifico.

Modello di risposta ai commenti, formati e frequenza sono nella guida sui video del medico su Reel, TikTok e YouTube; scelta dei canali e separazione tra profilo del medico e profilo dello studio, in quella sui social network per medici. Nel nostro servizio i contenuti social informativi passano dal medico prima della pubblicazione.

Esempio illustrativo: revisione di un Reel sulla prima visita per il filler labbra

Due versioni dello stesso Reel girato in ambulatorio, con la regola applicata a ogni elemento. L’esempio va adattato con il medico e verificato con l’Ordine.

EsempioEsempio illustrativo: Reel sulla prima visita per il filler labbra

Da evitare. Confezione del filler con il marchio leggibile: art. 57 e regole sulla pubblicità dei dispositivi medici.

Risultato certo promesso, contro l’art. 55 sulle aspettative infondate; prezzo ridotto in sovraimpressione con scadenza a fine mese, elemento attrattivo escluso dal comma 525.

Prima e dopo di una paziente e invito a scrivere in privato per sapere se si è idonee: leva suggestiva e valutazione a distanza, mentre l’idoneità si valuta in visita.

Informativa. Inquadratura sul medico, con nome e titoli in sovraimpressione e nessuna confezione in vista: il medico spiega come si svolge la prima visita e che il piano di trattamento si decide in visita. In descrizione l’onorario della visita, se indicato.

Il medico rilegge tutto prima di pubblicare; per le didascalie vedete i testi conformi per annunci, sito e social.

enable.beautyContenuti social informativi rivisti con il medico

Nel nostro servizio contenuti e campagne sono informativi, conformi alla normativa sulla pubblicità sanitaria e rivisti con il medico prima della pubblicazione. Se volete impostare così i social del vostro studio, potete scriverci dalla homepage.

Sponsorizzazioni di prodotti: articoli 30 e 57, farmaci, dispositivi e cosmetici

L’art. 57 stabilisce che il medico «non concede patrocinio» a pubblicità promozionali di prodotti: un post a pagamento su un cosmetico o un integratore ricade nel divieto anche se dichiarato. L’art. 30 chiede di evitare e dichiarare i conflitti di interessi con le industrie.

Per i farmaci con ricetta il D.Lgs. 219/2006, art. 115, vieta la pubblicità al pubblico (comma 2) e, anche fuori dalla pubblicità, l’immagine o il nome del medicinale in un contesto che può favorirne il consumo (comma 5), come una confezione in vista in un Reel. Le diciture del Regolamento Digital Chart IAP, come «prodotto inviato da», rendono riconoscibile la pubblicità senza risolvere l’art. 57.

Proposte commerciali al medico estetico: valutazione prudente
PropostaRegole coinvolteValutazione
Post a pagamento su cosmetico o integratoreArtt. 30 e 57Da rifiutare
Prodotto inviato in omaggio da mostrareArt. 57; Digital ChartDa evitare
Codice sconto o link affiliatoArt. 57; comma 525Da rifiutare
Dispositivo o macchinario con marchioArt. 57; norme sui dispositivi mediciSolo la categoria
Farmaco con obbligo di ricettaD.Lgs. 219/2006; TUSMA, art. 43Escluso
Relazione a un congresso aziendaleArt. 30Ammessa con conflitto dichiarato

Valutazioni prudenziali, da confermare con l’Ordine prima di firmare.

Collaborazione con influencer per lo studio: contenuti, accordo e responsabilità

Il contenuto commissionato a un creator è comunicazione commerciale dello studio: valgono il comma 525, il Codice per il medico che lo approva e la riconoscibilità della pubblicità. Il documento AGCOM del 2026 chiede ai committenti clausole di conformità e approvazione dei contenuti, e conta come corrispettivo anche un’utilità non monetaria.

Un trattamento offerto in cambio di contenuti va quindi dichiarato; l’art. 54 ammette la prestazione senza compenso solo se non costituisce concorrenza sleale né mira all’«indebito accaparramento di clientela». È un caso da sottoporre all’Ordine. Se il creator diventa paziente, idoneità e consenso informato in medicina estetica restano al medico.

Il formato più esposto è il racconto in prima persona del trattamento ricevuto: una testimonianza sull’esito, elemento suggestivo per il comma 525, escluso anche da alcune linee guida degli Ordini. Più prudente l’intervista al medico su come si svolge la prima visita.

  • Contenuti informativi: niente promesse, racconto del risultato, prezzi ridotti, urgenza o prima e dopo.
  • Dicitura di pubblicità ben visibile.
  • Approvazione scritta del medico prima della pubblicazione.
  • Nessun farmaco o marchio, nominato o inquadrato.
  • Correzione o rimozione su richiesta dello studio.
  • Consenso scritto per le immagini girate in studio.
  • Corrispettivo descritto per intero, utilità non monetarie comprese.

Controlli e sanzioni: Ordine, AGCOM, AGCM e piattaforme

Sullo stesso contenuto possono intervenire più autorità; sotto soglia il riferimento principale resta l’Ordine.

  • Ordine provinciale: procedimento disciplinare per violazioni del Codice (art. 2) e delle regole sulle comunicazioni sanitarie (comma 536).
  • AGCOM: vigilanza sugli influencer rilevanti, con sanzioni basate sugli artt. 38 e 67 del TUSMA, e segnalazioni degli Ordini sulla pubblicità sanitaria.
  • AGCM: pubblicità occulta e pratiche scorrette secondo il Codice del consumo, anche sotto soglia.
  • Piattaforme: per AGCOM strumenti come «Paid partnership» non sostituiscono gli obblighi di riconoscibilità; vedete le regole di Google e Meta sulla pubblicità sanitaria.

Sintesi operativa: regole per il medico estetico sui social

Azioni in ordine di esecuzione, divise tra medico e segreteria.

  1. Separare profilo personale e professionale.
  2. Completare la bio con titoli, Ordine, studio e direttore sanitario dove previsto.
  3. Concordare con la segreteria la risposta standard a commenti e messaggi.
  4. Rileggere ogni contenuto con le due versioni del Reel come griglia.
  5. Rifiutare i post a pagamento su prodotti e dichiarare i rapporti con aziende.
  6. Mettere per iscritto ogni collaborazione con un creator.
  7. Annotare ogni sei mesi follower e visualizzazioni.
  8. Chiedere un parere all’Ordine nei casi dubbi.
Informazioni di carattere generale

Norme e documenti consultati il 16 ottobre 2026; la guida non costituisce parere legale. Per i casi concreti rivolgetevi all’Ordine provinciale e a un legale; per i compensi, al commercialista.

enable.beautyChiamata conoscitiva sul vostro studio

Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.

Domande frequenti

Un medico può fare l’influencer?

Sì, nessuna norma vieta al medico di avere un seguito sui social. Valgono il codice deontologico e la normativa sulla pubblicità sanitaria: contenuti informativi, nessun patrocinio di prodotti, nessun consiglio clinico online. Da 500.000 follower o un milione di visualizzazioni medie mensili si aggiungono gli obblighi AGCOM.

Un medico estetico può sponsorizzare prodotti sui social?

L’art. 57 del codice deontologico vieta il patrocinio a pubblicità promozionali di prodotti: un post a pagamento su un cosmetico o un dispositivo espone a un rischio disciplinare anche se dichiarato. I farmaci con ricetta non si pubblicizzano al pubblico. Per ogni proposta chiedete prima un parere all’Ordine.

Si può collaborare con un influencer per promuovere un trattamento dello studio?

Sì, con contenuti informativi conformi al comma 525 della L. 145/2018, dichiarati come pubblicità e approvati dal medico, senza promesse, racconto del risultato, prima e dopo o prezzi ridotti. Un trattamento in cambio di contenuti è un corrispettivo in natura: va dichiarato e, per l’art. 54, sottoposto prima all’Ordine.

Cosa prevede il codice di condotta AGCOM per gli influencer?

Il codice della delibera 197/25/CONS vale da 500.000 follower o un milione di visualizzazioni medie mensili su una piattaforma. Prevede l’iscrizione nell’elenco AGCOM, la dicitura «in elenco AGCOM» nella bio, la pubblicità riconoscibile secondo la Digital Chart IAP, la segnalazione dei filtri e i divieti dell’art. 43 del TUSMA. L’elenco non è un albo né una certificazione di qualità.

Lo studio può ricondividere le storie dei pazienti che lo taggano?

Ricondivisa dal profilo dello studio, la storia diventa comunicazione dello studio. Se racconta il risultato o mostra la zona trattata è una testimonianza sull’esito, elemento suggestivo per il comma 525, e diffonde l’immagine di una paziente. Per prudenza ringraziate in privato senza ricondividere; ogni eccezione richiede consenso scritto specifico e verifica con l’Ordine.

Autore
Enable Digital

Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.

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