Risposta breve

Il codice deontologico medico in vigore è il Codice di deontologia medica approvato dalla FNOMCeO nel 2014, con l’art. 56 sulla pubblicità aggiornato nel 2016 e gli artt. 76 e 76 bis nel 2017. Per lo studio di medicina estetica contano soprattutto gli artt. 33, 35, 54, 55, 56, 57, 76 bis e 78. Il nuovo codice è in preparazione, con obiettivo 2027.

Codice deontologico medico: testo in vigore, aggiornamenti e nuovo codice

Alla data di verifica, il 16 ottobre 2026, il codice deontologico medico in vigore è il Codice di deontologia medica del 2014 con gli aggiornamenti, pubblicato sulla pagina Codice deontologico della FNOMCeO nel PDF «Codice di deontologia medica 2014 e aggiornamenti».

Il 29 aprile 2026 la FNOMCeO ha insediato la Consulta deontologica, che prepara il nuovo testo con obiettivo 2027. Tra i temi annunciati ci sono intelligenza artificiale, medici sui social e telemedicina.

Versioni e aggiornamenti del codice indicati dalla FNOMCeO
DocumentoDataContenuto
Codice di deontologia medica2014Testo completo, giuramento e indirizzi applicativi agli artt. 30, 47 e 78
Art. 5619 maggio 2016Pubblicità informativa sanitaria
Art. 542016Onorari e copertura assicurativa
Artt. 76 e 76 bis15 dicembre 2017Medicina potenziativa ed estetica
Indirizzi applicativi all’art. 176 febbraio 2020Atti finalizzati a provocare la morte, dopo la sentenza 242/2019 della Corte costituzionale

L’art. 1 estende il codice ai comportamenti tenuti fuori dall’esercizio professionale quando incidono sul decoro della professione, e chiede di conoscere anche gli indirizzi applicativi. L’art. 2 rende illecito disciplinare ogni violazione, anche se dovuta a ignoranza.

Articoli del codice per lo studio di medicina estetica: mappa per attività

Una ventina di articoli riguarda il lavoro quotidiano dello studio. La tabella li raggruppa per attività con una sintesi in parole nostre; fa fede il PDF ufficiale.

Mappa degli articoli per attività dello studio
Attività dello studioArticoliCosa chiede il codice in sintesi
Prima visita e informazione20, 33Informazione comprensibile e completa su rischi, complicanze e alternative
Consenso al trattamento35, 76, 76 bisConsenso raccolto solo dal medico, scritto nei casi previsti, senza aspettative illusorie
Preventivo e onorari54Onorario comunicato prima e mai legato al risultato
Sito, social, annunci55, 56, 57, 78Informazione prudente, oggetti della pubblicità definiti, nessun patrocinio di prodotti
Dati, foto, casi clinici10, 11, 12Segreto professionale, dati sanitari trattati con il consenso, pazienti non identificabili nelle divulgazioni
Aziende e sponsorizzazioni30, 57Conflitti di interessi evitati e dichiarati, sponsor esplicitato
Colleghi e altri professionisti58, 66, 67Nessuna denigrazione, nessuna copertura all’esercizio abusivo
Struttura e direzione sanitaria65, 68, 69Accordi comunicati all’Ordine, direttore sanitario indicato nel materiale informativo

Informazione e pubblicità sanitaria: articoli 55, 56 e 57

Gli articoli 55, 56 e 57 valgono per sito, scheda Google, profili social e campagne dello studio, con qualunque mezzo diffusi. Ogni Ordine può aggiungere proprie linee guida.

L’art. 55 chiede un’informazione accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche, senza notizie che alimentino aspettative o timori infondati. L’art. 56 limita l’oggetto della pubblicità a titoli e specializzazioni, attività professionale, caratteristiche del servizio e onorario; il messaggio è veritiero e corretto, mai equivoco, ingannevole o denigratorio. La verifica della pubblicità spetta all’Ordine competente per territorio.

L’art. 57 vieta di concedere patrocinio a pubblicità che favoriscono la commercializzazione di prodotti. Le linee guida dell’OMCeO di Monza e della Brianza (delibera 74/2024) ne ricavano il divieto di sponsorizzare marchi registrati ed escludono la pubblicità di dispositivi medici con marchi commerciali, compresi i filler di marca. Per legge 145/2018 e D.L. 69/2023 vedete la guida sulla normativa sulla pubblicità sanitaria per medici e studi.

EsempioEsempio illustrativo: post Instagram sul filler labbra

Bozza da evitare: un risultato certo anticipato (artt. 55 e 76 bis), il nome commerciale del prodotto (art. 57 e linee guida dell’Ordine), il prezzo in grande con una scadenza e l’invito a prenotare subito, elementi suggestivi estranei all’oggetto ammesso dall’art. 56.

Versione informativa: «Filler labbra a base di acido ialuronico: come si svolge la prima visita. La dott.ssa [Nome Cognome], medico chirurgo, valuta labbra e proporzioni del viso, spiega indicazioni, rischi e alternative, e indica se il trattamento è adatto. Onorario della prima visita: [importo]. Direttore sanitario, dove previsto: dott. [Nome Cognome].»

I dati tra parentesi vanno sostituiti con quelli dello studio; il testo va adattato con il medico e verificato con l’Ordine.

enable.beautyMateriali informativi rivisti con il medico

Nel nostro servizio le campagne sono informative e conformi alla normativa sulla pubblicità sanitaria, e ogni materiale viene rivisto con il medico prima della pubblicazione. Se volete impostare così la comunicazione del vostro studio, potete scriverci dalla homepage.

Medicina estetica nel codice: articolo 76 bis, consenso e onorari

L’art. 76 bis chiede al medico estetico competenze idonee e, nell’informazione che precede il consenso scritto, di non suscitare aspettative illusorie, di indicare alternative di pari efficacia e di garantire la massima sicurezza. Lo stesso criterio vale per sito, social e chiamate della segreteria.

L’art. 76, sulla medicina potenziativa, chiede il consenso scritto con la verifica della comprensione dei rischi e il rifiuto di richieste sproporzionate e ad alto rischio. L’art. 35 rende il consenso un atto esclusivo del medico e non delegabile: la segreteria e il nostro team fissano la prima visita, senza raccogliere consensi né dare indicazioni cliniche. I moduli sono trattati nella guida sul consenso informato in medicina estetica.

L’art. 54 chiede di comunicare l’onorario prima della prestazione e vieta di legarlo ai risultati. La prestazione senza compenso è ammessa solo se non costituisce concorrenza sleale e non mira a «indebito accaparramento di clientela», e la legge 145/2018 (comma 525) esclude offerte, sconti e promozioni. Per i preventivi vedete la guida su listino prezzi e preventivo dello studio di medicina estetica.

Social network e strumenti digitali: articolo 78 e raccomandazioni FNOMCeO

Gli indirizzi applicativi allegati all’art. 78 coprono gli strumenti informatici. Il punto 4 chiede di rispettare gli artt. 55, 56 e 57 anche online e di segnalare all’Ordine l’apertura di siti web che pubblicizzano l’attività. Il punto 6 esclude che la visita sia sostituita da una relazione solo virtuale, e il punto 14 chiede di contrastare l’uso distorto o illusorio delle tecnologie nella pubblicità sanitaria.

Per foto e casi clinici valgono gli artt. 10-12 della mappa (vedete foto prima e dopo e consenso dei pazienti). L’art. 30 e i suoi indirizzi chiedono di dichiarare conflitti di interessi e sponsor; per le collaborazioni con aziende vedete le regole per il medico influencer e le sponsorizzazioni.

Le raccomandazioni del Gruppo ICT FNOMCeO del 21 luglio 2023 suggeriscono, eventualmente, due profili separati, cautela nelle amicizie con i pazienti, nessun consiglio clinico individuale, contenuti verificati e conflitti dichiarati. Il documento si presenta come proposta per la revisione del codice e non è una norma in vigore.

Ne ricaviamo una regola per la segreteria: chi invia foto in Direct o su WhatsApp chiedendo se un trattamento è indicato riceve l’invito alla prima visita.

EsempioModello: risposta della segreteria a una richiesta di parere in chat

«Buongiorno, grazie per averci scritto. Per capire se un trattamento è adatto serve la valutazione del medico durante la prima visita in studio: dalle foto in chat non possiamo darLe un parere.

Se lo desidera, ci lasci un recapito telefonico: la segreteria La chiamerà per fissare la prima visita.»

Studio, colleghi e struttura sanitaria: articoli 58, 65, 67, 68 e 69

Questi articoli riguardano il titolare dello studio o del poliambulatorio. Si applicano quando firma un accordo, nomina un direttore sanitario o risponde a una recensione.

  • Art. 58. Solidarietà, collaborazione e rispetto tra colleghi, senza denigrare chi commette un errore. L’art. 56 esclude già la pubblicità denigratoria; lo stesso criterio vale per risposte alle recensioni e commenti sui social.
  • Art. 65. Accordi e convenzioni per l’attività professionale si comunicano all’Ordine; chi esercita in forma societaria notifica atto costitutivo e variazioni.
  • Art. 67. Nessun ruolo di prestanome né copertura a chi esercita abusivamente; le prestazioni di non abilitati si denunciano all’Ordine.
  • Artt. 68 e 69. Il medico in struttura privata resta soggetto all’Ordine. Il direttore sanitario comunica l’incarico e vigila sul materiale informativo, che riporta il suo nominativo (vedete la guida sul direttore sanitario nella struttura privata).

Procedimento disciplinare: Ordine, sanzioni e controlli prima della pubblicazione

La potestà disciplinare è dell’Ordine (artt. 2, 56 e 68). La legge 145/2018, art. 1, comma 536, affida agli Ordini anche il procedimento per le comunicazioni sanitarie non conformi e la segnalazione all’AGCOM.

La Comunicazione FNOMCeO n. 24/2021 elenca i provvedimenti: avvertimento, censura, sospensione da uno a sei mesi, interdizione per non meno di un anno (art. 8, legge 175/1992), radiazione. Chiedete al vostro Ordine se prevede una verifica preventiva dei materiali.

  • Oggetto ammesso: titoli, attività, servizio o onorario (art. 56).
  • Nessuna aspettativa illusoria o risultato anticipato (artt. 55 e 76 bis).
  • Nessun marchio di prodotto né patrocinio commerciale (art. 57).
  • Nessun paziente riconoscibile senza le condizioni previste (artt. 10-12).
  • Conflitti di interessi e sponsor dichiarati (art. 30).
  • Direttore sanitario indicato dove previsto (art. 69).
  • Sito segnalato all’Ordine (indirizzi all’art. 78).
  • Nessun confronto con colleghi senza indicatori condivisi (artt. 56 e 58).
  • Nessuna valutazione di idoneità in chat al posto della visita (art. 78, punto 6).
  • Testo approvato dal medico.

Nel nostro servizio i materiali delle campagne (come lavoriamo sulla normativa della pubblicità sanitaria) e i contenuti social informativi sono rivisti con il medico prima della pubblicazione. Per la scelta dei canali e le regole valide su ogni profilo social dello studio vedete la guida sui social network per medici.

Sintesi operativa: codice deontologico nello studio di medicina estetica

Le azioni sono in ordine di esecuzione. La segreteria può raccogliere i documenti, mentre la revisione dei contenuti resta al medico.

  1. Scaricate il PDF dal portale FNOMCeO e controllate le date degli aggiornamenti.
  2. Leggete gli articoli della mappa, partendo da 33, 35, 54, 55, 56, 57, 76 bis e 78.
  3. Recuperate le linee guida sulla pubblicità del vostro Ordine.
  4. Rivedete sito, scheda Google e social con la checklist.
  5. Segnalate il sito all’Ordine, se non l’avete già fatto, e comunicate accordi, atti societari e incarico di direttore sanitario (artt. 65 e 69).
  6. Allineate preventivi, consensi e risposte della segreteria in chat agli artt. 35, 54, 76 bis e 78.
  7. Seguite i lavori della Consulta deontologica: numerazione e contenuti possono cambiare.
Informazioni di carattere generale

Le indicazioni hanno carattere generale e non costituiscono parere legale. Per i casi concreti rivolgetevi all’Ordine provinciale di appartenenza ed eventualmente a un legale. I documenti FNOMCeO e dell’Ordine citati sono stati consultati il 16 ottobre 2026.

enable.beautyChiamata conoscitiva sul vostro studio

Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.

Domande frequenti

Dove si trova il testo aggiornato del codice di deontologia medica?

Sul portale FNOMCeO, alla pagina Codice deontologico, nel PDF «Codice di deontologia medica 2014 e aggiornamenti». Le copie degli Ordini possono essere ristampe: controllate che in prima pagina siano elencate le modifiche del 2016 e del 2017 e gli indirizzi del 2020.

Esiste un nuovo codice deontologico dei medici nel 2025 o nel 2026?

No: al 16 ottobre 2026 vale il codice 2014 con gli aggiornamenti del 2016, del 2017 e del 2020. La Consulta deontologica insediata dalla FNOMCeO il 29 aprile 2026 lavora al nuovo testo, con l’obiettivo di approvarlo nel 2027. Un PDF con «2025» nel titolo è di norma una ristampa del testo 2014.

La pubblicità sanitaria comparativa è ammessa dall’articolo 56?

Sì, ma solo con indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica, tali da permettere un confronto non ingannevole. In medicina estetica indicatori simili sono rari, e l’Ordine di Monza e della Brianza vieta nelle sue linee guida i messaggi comparativi verso i colleghi. Prima di usarla chiedete un parere al vostro Ordine.

Il codice deontologico vale anche per il profilo social personale del medico?

Sì, quando il comportamento incide sul decoro della professione, perché l’art. 1 estende il codice ai comportamenti tenuti fuori dall’esercizio professionale. Le raccomandazioni FNOMCeO del 2023, non vincolanti, suggeriscono di separare profilo personale e professionale e di non dare consigli clinici individuali online.

Il codice deontologico consente di pubblicare i prezzi dei trattamenti?

Sì: l’art. 56 include l’onorario tra gli oggetti della pubblicità informativa, e l’art. 54 chiede di comunicarlo al paziente prima della prestazione. Il prezzo si indica come dato, senza scadenze, riduzioni o inviti a prenotare subito. Per i trattamenti che dipendono dalla valutazione in visita potete indicare l’onorario della prima visita e consegnare il preventivo dopo.

Autore
Enable Digital

Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.

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