Il codice deontologico medico in vigore è il Codice di deontologia medica approvato dalla FNOMCeO nel 2014, con l’art. 56 sulla pubblicità aggiornato nel 2016 e gli artt. 76 e 76 bis nel 2017. Per lo studio di medicina estetica contano soprattutto gli artt. 33, 35, 54, 55, 56, 57, 76 bis e 78. Il nuovo codice è in preparazione, con obiettivo 2027.
Codice deontologico medico: testo in vigore, aggiornamenti e nuovo codice
Alla data di verifica, il 16 ottobre 2026, il codice deontologico medico in vigore è il Codice di deontologia medica del 2014 con gli aggiornamenti, pubblicato sulla pagina Codice deontologico della FNOMCeO nel PDF «Codice di deontologia medica 2014 e aggiornamenti».
Il 29 aprile 2026 la FNOMCeO ha insediato la Consulta deontologica, che prepara il nuovo testo con obiettivo 2027. Tra i temi annunciati ci sono intelligenza artificiale, medici sui social e telemedicina.
| Documento | Data | Contenuto |
|---|---|---|
| Codice di deontologia medica | 2014 | Testo completo, giuramento e indirizzi applicativi agli artt. 30, 47 e 78 |
| Art. 56 | 19 maggio 2016 | Pubblicità informativa sanitaria |
| Art. 54 | 2016 | Onorari e copertura assicurativa |
| Artt. 76 e 76 bis | 15 dicembre 2017 | Medicina potenziativa ed estetica |
| Indirizzi applicativi all’art. 17 | 6 febbraio 2020 | Atti finalizzati a provocare la morte, dopo la sentenza 242/2019 della Corte costituzionale |
L’art. 1 estende il codice ai comportamenti tenuti fuori dall’esercizio professionale quando incidono sul decoro della professione, e chiede di conoscere anche gli indirizzi applicativi. L’art. 2 rende illecito disciplinare ogni violazione, anche se dovuta a ignoranza.
Articoli del codice per lo studio di medicina estetica: mappa per attività
Una ventina di articoli riguarda il lavoro quotidiano dello studio. La tabella li raggruppa per attività con una sintesi in parole nostre; fa fede il PDF ufficiale.
| Attività dello studio | Articoli | Cosa chiede il codice in sintesi |
|---|---|---|
| Prima visita e informazione | 20, 33 | Informazione comprensibile e completa su rischi, complicanze e alternative |
| Consenso al trattamento | 35, 76, 76 bis | Consenso raccolto solo dal medico, scritto nei casi previsti, senza aspettative illusorie |
| Preventivo e onorari | 54 | Onorario comunicato prima e mai legato al risultato |
| Sito, social, annunci | 55, 56, 57, 78 | Informazione prudente, oggetti della pubblicità definiti, nessun patrocinio di prodotti |
| Dati, foto, casi clinici | 10, 11, 12 | Segreto professionale, dati sanitari trattati con il consenso, pazienti non identificabili nelle divulgazioni |
| Aziende e sponsorizzazioni | 30, 57 | Conflitti di interessi evitati e dichiarati, sponsor esplicitato |
| Colleghi e altri professionisti | 58, 66, 67 | Nessuna denigrazione, nessuna copertura all’esercizio abusivo |
| Struttura e direzione sanitaria | 65, 68, 69 | Accordi comunicati all’Ordine, direttore sanitario indicato nel materiale informativo |
Informazione e pubblicità sanitaria: articoli 55, 56 e 57
Gli articoli 55, 56 e 57 valgono per sito, scheda Google, profili social e campagne dello studio, con qualunque mezzo diffusi. Ogni Ordine può aggiungere proprie linee guida.
L’art. 55 chiede un’informazione accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche, senza notizie che alimentino aspettative o timori infondati. L’art. 56 limita l’oggetto della pubblicità a titoli e specializzazioni, attività professionale, caratteristiche del servizio e onorario; il messaggio è veritiero e corretto, mai equivoco, ingannevole o denigratorio. La verifica della pubblicità spetta all’Ordine competente per territorio.
L’art. 57 vieta di concedere patrocinio a pubblicità che favoriscono la commercializzazione di prodotti. Le linee guida dell’OMCeO di Monza e della Brianza (delibera 74/2024) ne ricavano il divieto di sponsorizzare marchi registrati ed escludono la pubblicità di dispositivi medici con marchi commerciali, compresi i filler di marca. Per legge 145/2018 e D.L. 69/2023 vedete la guida sulla normativa sulla pubblicità sanitaria per medici e studi.
Bozza da evitare: un risultato certo anticipato (artt. 55 e 76 bis), il nome commerciale del prodotto (art. 57 e linee guida dell’Ordine), il prezzo in grande con una scadenza e l’invito a prenotare subito, elementi suggestivi estranei all’oggetto ammesso dall’art. 56.
Versione informativa: «Filler labbra a base di acido ialuronico: come si svolge la prima visita. La dott.ssa [Nome Cognome], medico chirurgo, valuta labbra e proporzioni del viso, spiega indicazioni, rischi e alternative, e indica se il trattamento è adatto. Onorario della prima visita: [importo]. Direttore sanitario, dove previsto: dott. [Nome Cognome].»
I dati tra parentesi vanno sostituiti con quelli dello studio; il testo va adattato con il medico e verificato con l’Ordine.
Nel nostro servizio le campagne sono informative e conformi alla normativa sulla pubblicità sanitaria, e ogni materiale viene rivisto con il medico prima della pubblicazione. Se volete impostare così la comunicazione del vostro studio, potete scriverci dalla homepage.
Medicina estetica nel codice: articolo 76 bis, consenso e onorari
L’art. 76 bis chiede al medico estetico competenze idonee e, nell’informazione che precede il consenso scritto, di non suscitare aspettative illusorie, di indicare alternative di pari efficacia e di garantire la massima sicurezza. Lo stesso criterio vale per sito, social e chiamate della segreteria.
L’art. 76, sulla medicina potenziativa, chiede il consenso scritto con la verifica della comprensione dei rischi e il rifiuto di richieste sproporzionate e ad alto rischio. L’art. 35 rende il consenso un atto esclusivo del medico e non delegabile: la segreteria e il nostro team fissano la prima visita, senza raccogliere consensi né dare indicazioni cliniche. I moduli sono trattati nella guida sul consenso informato in medicina estetica.
L’art. 54 chiede di comunicare l’onorario prima della prestazione e vieta di legarlo ai risultati. La prestazione senza compenso è ammessa solo se non costituisce concorrenza sleale e non mira a «indebito accaparramento di clientela», e la legge 145/2018 (comma 525) esclude offerte, sconti e promozioni. Per i preventivi vedete la guida su listino prezzi e preventivo dello studio di medicina estetica.
Social network e strumenti digitali: articolo 78 e raccomandazioni FNOMCeO
Gli indirizzi applicativi allegati all’art. 78 coprono gli strumenti informatici. Il punto 4 chiede di rispettare gli artt. 55, 56 e 57 anche online e di segnalare all’Ordine l’apertura di siti web che pubblicizzano l’attività. Il punto 6 esclude che la visita sia sostituita da una relazione solo virtuale, e il punto 14 chiede di contrastare l’uso distorto o illusorio delle tecnologie nella pubblicità sanitaria.
Per foto e casi clinici valgono gli artt. 10-12 della mappa (vedete foto prima e dopo e consenso dei pazienti). L’art. 30 e i suoi indirizzi chiedono di dichiarare conflitti di interessi e sponsor; per le collaborazioni con aziende vedete le regole per il medico influencer e le sponsorizzazioni.
Le raccomandazioni del Gruppo ICT FNOMCeO del 21 luglio 2023 suggeriscono, eventualmente, due profili separati, cautela nelle amicizie con i pazienti, nessun consiglio clinico individuale, contenuti verificati e conflitti dichiarati. Il documento si presenta come proposta per la revisione del codice e non è una norma in vigore.
Ne ricaviamo una regola per la segreteria: chi invia foto in Direct o su WhatsApp chiedendo se un trattamento è indicato riceve l’invito alla prima visita.
«Buongiorno, grazie per averci scritto. Per capire se un trattamento è adatto serve la valutazione del medico durante la prima visita in studio: dalle foto in chat non possiamo darLe un parere.
Se lo desidera, ci lasci un recapito telefonico: la segreteria La chiamerà per fissare la prima visita.»
Studio, colleghi e struttura sanitaria: articoli 58, 65, 67, 68 e 69
Questi articoli riguardano il titolare dello studio o del poliambulatorio. Si applicano quando firma un accordo, nomina un direttore sanitario o risponde a una recensione.
- Art. 58. Solidarietà, collaborazione e rispetto tra colleghi, senza denigrare chi commette un errore. L’art. 56 esclude già la pubblicità denigratoria; lo stesso criterio vale per risposte alle recensioni e commenti sui social.
- Art. 65. Accordi e convenzioni per l’attività professionale si comunicano all’Ordine; chi esercita in forma societaria notifica atto costitutivo e variazioni.
- Art. 67. Nessun ruolo di prestanome né copertura a chi esercita abusivamente; le prestazioni di non abilitati si denunciano all’Ordine.
- Artt. 68 e 69. Il medico in struttura privata resta soggetto all’Ordine. Il direttore sanitario comunica l’incarico e vigila sul materiale informativo, che riporta il suo nominativo (vedete la guida sul direttore sanitario nella struttura privata).
Procedimento disciplinare: Ordine, sanzioni e controlli prima della pubblicazione
La potestà disciplinare è dell’Ordine (artt. 2, 56 e 68). La legge 145/2018, art. 1, comma 536, affida agli Ordini anche il procedimento per le comunicazioni sanitarie non conformi e la segnalazione all’AGCOM.
La Comunicazione FNOMCeO n. 24/2021 elenca i provvedimenti: avvertimento, censura, sospensione da uno a sei mesi, interdizione per non meno di un anno (art. 8, legge 175/1992), radiazione. Chiedete al vostro Ordine se prevede una verifica preventiva dei materiali.
- Oggetto ammesso: titoli, attività, servizio o onorario (art. 56).
- Nessuna aspettativa illusoria o risultato anticipato (artt. 55 e 76 bis).
- Nessun marchio di prodotto né patrocinio commerciale (art. 57).
- Nessun paziente riconoscibile senza le condizioni previste (artt. 10-12).
- Conflitti di interessi e sponsor dichiarati (art. 30).
- Direttore sanitario indicato dove previsto (art. 69).
- Sito segnalato all’Ordine (indirizzi all’art. 78).
- Nessun confronto con colleghi senza indicatori condivisi (artt. 56 e 58).
- Nessuna valutazione di idoneità in chat al posto della visita (art. 78, punto 6).
- Testo approvato dal medico.
Nel nostro servizio i materiali delle campagne (come lavoriamo sulla normativa della pubblicità sanitaria) e i contenuti social informativi sono rivisti con il medico prima della pubblicazione. Per la scelta dei canali e le regole valide su ogni profilo social dello studio vedete la guida sui social network per medici.
Sintesi operativa: codice deontologico nello studio di medicina estetica
Le azioni sono in ordine di esecuzione. La segreteria può raccogliere i documenti, mentre la revisione dei contenuti resta al medico.
- Scaricate il PDF dal portale FNOMCeO e controllate le date degli aggiornamenti.
- Leggete gli articoli della mappa, partendo da 33, 35, 54, 55, 56, 57, 76 bis e 78.
- Recuperate le linee guida sulla pubblicità del vostro Ordine.
- Rivedete sito, scheda Google e social con la checklist.
- Segnalate il sito all’Ordine, se non l’avete già fatto, e comunicate accordi, atti societari e incarico di direttore sanitario (artt. 65 e 69).
- Allineate preventivi, consensi e risposte della segreteria in chat agli artt. 35, 54, 76 bis e 78.
- Seguite i lavori della Consulta deontologica: numerazione e contenuti possono cambiare.
Le indicazioni hanno carattere generale e non costituiscono parere legale. Per i casi concreti rivolgetevi all’Ordine provinciale di appartenenza ed eventualmente a un legale. I documenti FNOMCeO e dell’Ordine citati sono stati consultati il 16 ottobre 2026.
Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.
Domande frequenti
Dove si trova il testo aggiornato del codice di deontologia medica?+
Sul portale FNOMCeO, alla pagina Codice deontologico, nel PDF «Codice di deontologia medica 2014 e aggiornamenti». Le copie degli Ordini possono essere ristampe: controllate che in prima pagina siano elencate le modifiche del 2016 e del 2017 e gli indirizzi del 2020.
Esiste un nuovo codice deontologico dei medici nel 2025 o nel 2026?+
No: al 16 ottobre 2026 vale il codice 2014 con gli aggiornamenti del 2016, del 2017 e del 2020. La Consulta deontologica insediata dalla FNOMCeO il 29 aprile 2026 lavora al nuovo testo, con l’obiettivo di approvarlo nel 2027. Un PDF con «2025» nel titolo è di norma una ristampa del testo 2014.
La pubblicità sanitaria comparativa è ammessa dall’articolo 56?+
Sì, ma solo con indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica, tali da permettere un confronto non ingannevole. In medicina estetica indicatori simili sono rari, e l’Ordine di Monza e della Brianza vieta nelle sue linee guida i messaggi comparativi verso i colleghi. Prima di usarla chiedete un parere al vostro Ordine.
Il codice deontologico vale anche per il profilo social personale del medico?+
Sì, quando il comportamento incide sul decoro della professione, perché l’art. 1 estende il codice ai comportamenti tenuti fuori dall’esercizio professionale. Le raccomandazioni FNOMCeO del 2023, non vincolanti, suggeriscono di separare profilo personale e professionale e di non dare consigli clinici individuali online.
Il codice deontologico consente di pubblicare i prezzi dei trattamenti?+
Sì: l’art. 56 include l’onorario tra gli oggetti della pubblicità informativa, e l’art. 54 chiede di comunicarlo al paziente prima della prestazione. Il prezzo si indica come dato, senza scadenze, riduzioni o inviti a prenotare subito. Per i trattamenti che dipendono dalla valutazione in visita potete indicare l’onorario della prima visita e consegnare il preventivo dopo.
Autore
Enable Digital
Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.
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