Risposta breve

Le prestazioni di medicina estetica sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 18, del DPR 633/1972, solo se hanno una finalità terapeutica documentata, anche con un'attestazione medica precedente al trattamento. Senza questa finalità si applica l'IVA ordinaria, pari al 22%. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 42/E del 12 giugno 2025; il singolo caso va valutato con il commercialista.

IVA in medicina estetica: regola generale delle prestazioni sanitarie

L'IVA in medicina estetica segue la regola delle prestazioni sanitarie private, con un'attenzione in più sullo scopo del trattamento. La guida serve a medici estetici e titolari di studi che devono decidere, trattamento per trattamento, se fatturare in esenzione o con IVA; fonti consultate il 16 ottobre 2026.

L'art. 10, primo comma, n. 18, del DPR 633/1972 esenta le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza o individuate con decreto ministeriale, in attuazione dell'art. 132 della direttiva 2006/112/CE. La risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, richiamando l'interpello n. 215 del 2020, ricorda che servono insieme il requisito oggettivo (diagnosi, cura e riabilitazione) e quello soggettivo (professione sanitaria).

Per il medico, quindi, conta lo scopo della singola prestazione oltre alla professione. Senza finalità terapeutica si applica l'aliquota ordinaria dell'art. 16 del DPR 633/1972, pari al 22% alla data di verifica. Lo stesso criterio vale per l'odontoiatra che esegue trattamenti estetici del viso, nei limiti descritti nella guida sulla medicina estetica nello studio dentistico.

Finalità terapeutica: criteri della Corte di giustizia e dell'Agenzia delle Entrate

Il criterio viene dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 21 marzo 2013, causa C-91/12, ripresa dalla risoluzione 42/E del 12 giugno 2025. Nessuna fonte ufficiale elenca trattamenti estetici esenti o imponibili: si valuta il singolo paziente.

  • Sono mediche le prestazioni che diagnosticano, curano o tutelano la salute; la finalità terapeutica non va intesa in modo particolarmente rigoroso (punti 25-27).
  • Possono essere esenti gli interventi estetici necessari dopo una malattia, un trauma o un handicap fisico congenito; gli scopi puramente cosmetici restano esclusi (punto 29).
  • I problemi di salute possono essere psicologici, ma la convinzione soggettiva del paziente non basta: la valutazione è medica e si basa su constatazioni di personale qualificato (punti 33-35).
Regimi IVA in medicina e chirurgia estetica (verifica al 16 ottobre 2026)
SituazioneRegime IVADocumentazioneFonte
Medicina estetica con finalità terapeuticaEsente, art. 10, n. 18Idonea documentazione o attestazione precedenteRisoluzione 42/E
Medicina estetica con scopo puramente cosmeticoIVA ordinaria, 22%Fattura con aliquota e impostaRisoluzione 42/E
Chirurgia estetica con finalità terapeuticaEsenteApposita attestazione medica precedenteArt. 4-quater DL 145/2023
Chirurgia estetica senza attestazioneIVA ordinariaEsenzione non applicabileArt. 4-quater DL 145/2023
Anestesista in chirurgia esteticaEsenteNessuna attestazione richiestaRisoluzione 42/E

Chirurgia estetica e medicina estetica: differenze dopo il DL 145/2023

L'art. 4-quater del DL 145/2023, convertito dalla L. 191/2023 e modificato dall'art. 7-sexies del DL 113/2024, riguarda solo la chirurgia estetica: dal 17 dicembre 2023 è esente solo se la finalità terapeutica risulta da apposita attestazione medica.

Per la medicina estetica la risoluzione 42/E conferma il regime precedente: esenzione con finalità terapeutica comprovata da idonea documentazione, anche la stessa attestazione, e IVA ordinaria in sua assenza. Per la chirurgia estetica anteriore al 17 dicembre 2023 restano validi i comportamenti adottati, senza rimborso dell'IVA già applicata.

Attestazione medica: contenuto, tempi e conservazione

Secondo la risoluzione 42/E, fatte salve diverse valutazioni del Ministero della Salute, l'attestazione può essere rilasciata da qualunque medico, compreso quello che esegue il trattamento. Deve collegare la patologia del paziente alla prestazione, come rimedio terapeutico o diagnostico raccomandato, e avere una data antecedente al trattamento.

Si redige solo quando la finalità terapeutica esiste: un documento senza basi cliniche espone il medico a responsabilità. Nasce dalla prima visita e si collega alla scheda anamnestica per la prima visita di medicina estetica e al consenso informato per ogni trattamento di medicina estetica. La checklist riguarda la forma, da verificare con il commercialista; il contenuto clinico spetta al medico.

  • Dati del paziente e del medico che firma.
  • Data dell'attestazione precedente al trattamento.
  • Condizione clinica constatata in visita.
  • Prestazione raccomandata e collegamento con la condizione constatata.
  • Firma del medico.
  • Copia in cartella con la documentazione sanitaria.
  • Riferimento all'attestazione nei documenti interni della prestazione.

Listino e preventivo: prezzi al paziente con IVA o in esenzione

Il prezzo comunicato al paziente è l'importo finale che pagherà. Se la prestazione è imponibile, l'IVA va inclusa o indicata in modo esplicito nel listino e nel preventivo.

Lo stesso trattamento, per esempio un filler a base di acido ialuronico, può rispondere a un bisogno dopo una malattia o un trauma oppure a uno scopo puramente cosmetico: il preventivo indica il regime dopo la valutazione in visita. Prima di pubblicare il listino prezzi dello studio di medicina estetica decidete se tenere fisso il compenso dello studio o il prezzo finale.

EsempioEsempio illustrativo: prezzo finale con IVA al 22% o in esenzione

Compenso fisso: lo studio vuole incassare 400 € al netto dell'IVA. Prezzo al paziente: 400 × 1,22 = 488 €, di cui 88 € di IVA.

Prezzo finale fisso: listino a 500 € IVA inclusa. Imponibile 500 / 1,22 = 409,84 €; IVA 90,16 €.

Stessa prestazione in esenzione: 500 € senza IVA, più l'eventuale imposta di bollo. A parità di prezzo finale, la versione imponibile lascia allo studio 500 − 409,84 = 90,16 € in meno.

I numeri mostrano il calcolo e vanno sostituiti con quelli del vostro studio.

Una riga per il listino pubblicato: «Gli importi indicati sono prezzi finali per il paziente, IVA inclusa quando dovuta. Il regime fiscale della prestazione è indicato nel preventivo dopo la prima visita.»

enable.beautyPrima visita e costi: informazioni chiare nei materiali dello studio

Nel nostro servizio le campagne sono informative e conformi alla normativa sulla pubblicità sanitaria, e i materiali indicano che cosa comprende la prima visita e il suo costo, se previsto dal listino dello studio. Se volete presentare allo stesso modo prima visita e costi, potete scriverci dalla homepage.

Fattura in medicina estetica: indicazioni per IVA ed esenzione

In fattura il regime applicato risulta in modo evidente, con la norma di esenzione oppure con aliquota e imposta. La descrizione della prestazione non riporta la diagnosi, mentre l'attestazione resta in cartella secondo le regole sul trattamento dei dati sanitari nello studio medico.

Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non si fatturano via SdI (art. 10-bis del DL 119/2018 e art. 9-bis, comma 2, del DL 135/2018), divieto a regime per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2025 secondo la risoluzione n. 9 del 2026. Nessuna fonte ufficiale chiarisce se una prestazione estetica senza finalità terapeutica rientri nel divieto e nell'invio al Sistema Tessera Sanitaria: decidetelo con il commercialista.

Indicazioni in fattura per regime IVA (verifica al 16 ottobre 2026)
VocePrestazione esentePrestazione con IVA
RiferimentoEsente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 18, DPR 633/1972Imponibile, aliquota 22% e imposta
Imposta di bollo2 € sugli importi esenti oltre 77,47 € (DPR 642/1972)Di norma non dovuta sugli importi assoggettati a IVA
EmissioneFuori SdI verso persone fisicheDa chiarire con il commercialista
Sistema Tessera SanitariaInvio annuale dalle spese 2025 (art. 12 D.Lgs. 1/2024, FAQ dell'Agenzia delle Entrate)Obbligo e tipologia di spesa da verificare con il commercialista

IVA sugli acquisti e adempimenti dello studio: pro rata e regime forfettario

Il regime delle prestazioni incide sull'IVA degli acquisti. Con sole operazioni esenti l'IVA sugli acquisti non è detraibile (art. 19, comma 2, DPR 633/1972) e diventa un costo; con operazioni esenti e imponibili si applica il pro rata (art. 19, comma 5, e art. 19-bis).

  • Registrate per ogni trattamento il regime applicato: serve al calcolo del pro rata.
  • Con fatture imponibili servono registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale; chi registra solo operazioni esenti è esonerato dalla dichiarazione (art. 8 DPR 322/1998), da confermare con il commercialista.
  • Il medico forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89) non applica l'IVA, a prescindere dalla finalità; resta da valutare il bollo.
EsempioEsempio illustrativo: percentuale di detrazione con il pro rata

Formula (art. 19-bis DPR 633/1972): operazioni con diritto alla detrazione / (operazioni con diritto alla detrazione + operazioni esenti) × 100.

Con 40.000 € di prestazioni imponibili e 60.000 € esenti nell'anno: 40.000 / 100.000 = 40%. Su 5.000 € di IVA pagata sugli acquisti, 2.000 € sono detraibili e 3.000 € restano un costo.

I numeri vanno sostituiti con quelli del vostro studio.

Il regime fiscale si sceglie con il commercialista all'apertura della partita IVA, uno dei requisiti per aprire uno studio di medicina estetica. In un poliambulatorio con reparto di medicina estetica l'esenzione dipende anche da chi rende la prestazione.

Domande dei pazienti: IVA in preventivo e detraibilità della spesa

Secondo l'Agenzia delle Entrate (spese sanitarie detraibili), le prestazioni meramente estetiche non sono detraibili, mentre lo sono gli interventi chirurgici volti a riparare inestetismi congeniti o dovuti a eventi pregressi. La segreteria dello studio di medicina estetica non decide esenzione o detraibilità e risponde in forma neutra.

EsempioModello di risposta della segreteria

«Il regime IVA e la documentazione della prestazione vengono indicati dopo la valutazione del medico durante la prima visita, e il preventivo riporterà l'importo finale. Per la detraibilità della spesa Le consigliamo di rivolgersi al Suo consulente fiscale.»

L'eventuale esenzione o detraibilità non va presentata come vantaggio nelle campagne: sarebbe un elemento promozionale o suggestivo, escluso dalle comunicazioni sanitarie dal comma 525 dell'art. 1 della L. 145/2018.

Sintesi operativa: IVA nello studio di medicina estetica

  1. Elencate i trattamenti a listino e individuate con il commercialista i casi in cui può esistere una finalità terapeutica.
  2. Definite con il medico come si documenta la finalità: attestazione precedente al trattamento, copia in cartella; per i percorsi a più sedute chiarite con il commercialista se basta un'attestazione prima della prima seduta.
  3. Aggiornate listino e preventivi con prezzo finale e IVA quando dovuta.
  4. Impostate nel gestionale il regime per prestazione e la dicitura in fattura.
  5. Verificate bollo, modalità di emissione e invio al Sistema Tessera Sanitaria.
  6. Controllate il pro rata sugli acquisti.
  7. Preparate la risposta standard della segreteria.
Informazione generale

La guida ha carattere informativo e non è consulenza fiscale; fonti ufficiali consultate il 16 ottobre 2026. Per il regime del singolo trattamento e per il testo vigente di aliquote, soglie e articoli rivolgetevi al commercialista; per gli aspetti deontologici dell'attestazione, all'Ordine dei medici della vostra provincia.

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Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.

Domande frequenti

La medicina estetica è esente da IVA?

Sì, quando il trattamento ha una finalità terapeutica comprovata da idonea documentazione o da un'attestazione medica precedente. Nessuna fonte ufficiale distingue per tipo di trattamento: anche un filler a base di acido ialuronico può essere esente o imponibile, secondo lo scopo nel singolo paziente. Altrimenti si applica il regime IVA ordinario (risoluzione 42/E del 2025).

Quanto è l'IVA sui trattamenti di medicina estetica?

Senza finalità terapeutica si applica l'aliquota ordinaria dell'art. 16 del DPR 633/1972, pari al 22% al 16 ottobre 2026. Per la chirurgia estetica l'esenzione richiede sempre un'apposita attestazione medica. Il medico in regime forfettario non applica l'IVA, qualunque sia la finalità.

Chi può rilasciare l'attestazione medica per l'esenzione IVA?

Secondo la risoluzione 42/E, salvo diverse valutazioni del Ministero della Salute, qualunque medico, compreso quello che esegue il trattamento. Può firmarla anche lo specialista che segue il paziente per la patologia: lo studio ne tiene copia in cartella e verifica la data. Sui profili deontologici dell'attestazione firmata da chi esegue il trattamento è utile un confronto con l'Ordine provinciale.

Come si indica l'esenzione IVA in una fattura di medicina estetica?

Si richiama l'art. 10, primo comma, n. 18, del DPR 633/1972 e si applica il bollo di 2 € quando l'importo esente supera 77,47 €. Le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non si fatturano via SdI e la descrizione omette la diagnosi. Dicitura e modalità di emissione vanno confermate con il commercialista.

I trattamenti di medicina estetica sono detraibili per il paziente?

Secondo l'Agenzia delle Entrate le prestazioni meramente estetiche non sono detraibili. Lo sono, al 19% sulla parte che supera 129,11 €, gli interventi chirurgici volti a riparare inestetismi congeniti o dovuti a eventi pregressi, con la documentazione richiesta. Il paziente verifica il proprio caso con il suo consulente fiscale.

Autore
Enable Digital

Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.

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