La marca da bollo sulle fatture mediche è di 2 euro ed è dovuta sulle prestazioni esenti IVA, o fuori campo per il medico forfettario, per una somma superiore a 77,47 euro. Le prestazioni di medicina estetica senza finalità terapeutica, fatturate con IVA, non sono soggette al bollo. L'obbligo è del medico, che può addebitarlo al paziente evidenziandolo a parte.
Marca da bollo sulle fatture mediche: importo, soglia e documenti interessati
La marca da bollo sulle fatture mediche riguarda ogni fattura o ricevuta con cui il medico libero professionista incassa un compenso non soggetto a IVA. Fonti consultate il 16 ottobre 2026.
La base è l'art. 13, n. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972, che assoggetta all'imposta fatture, ricevute e quietanze, per ogni esemplare. La nota 2, lettera a), riportata nella risoluzione 444/E, esclude l'imposta quando la somma non supera 77,47 euro: il bollo scatta quindi da 77,48 euro.
L'importo è di 2 euro per fattura, come indica la guida dell'Agenzia delle Entrate sull'imposta di bollo di giugno 2026. Riguarda il medico perché le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti IVA (art. 10, primo comma, n. 18, del DPR 633/1972). La soglia si verifica su ogni fattura, anche per acconto e saldo di un percorso a più sedute, sulla sola parte esente o non soggetta e senza contare i 2 euro del bollo.
Prestazioni esenti e prestazioni con IVA: bollo nelle fatture di medicina estetica
Nello studio di medicina estetica il bollo segue il trattamento IVA di ogni prestazione. Una prestazione resta esente solo con finalità terapeutica attestata dal medico; altrimenti si applica l'IVA al 22% e sulla parte imponibile il bollo non è dovuto. I requisiti sono nella guida su IVA sulle prestazioni di medicina estetica e finalità terapeutica.
| Situazione | Trattamento IVA | Bollo sopra 77,47 € | Note |
|---|---|---|---|
| Prima visita con valutazione medica e diagnosi | Esente, art. 10, n. 18 | Sì | Nessun dettaglio clinico |
| Trattamento con finalità terapeutica attestata | Esente | Sì | Finalità in cartella |
| Trattamento senza finalità terapeutica, regime ordinario | IVA al 22% | No | Aliquota e imposta in fattura |
| Stesso trattamento, medico forfettario | Fuori campo IVA | Sì | Dicitura del regime in fattura |
| Fattura mista | Diverso per riga | Sì, se la parte esente supera la soglia | Da confermare con il commercialista |
Fattura mista: prestazioni esenti e prestazioni imponibili
Se la stessa fattura contiene righe esenti e righe imponibili, il criterio di riferimento è la somma delle righe esenti, con bollo sopra 77,47 euro; manca prassi recente dell'Agenzia e il calcolo va confermato con il commercialista. Nelle fatture elettroniche l'elenco B dell'Agenzia somma invece tutte le righe e va controllato.
Caso A: prima visita esente 100 € + trattamento 300 € + IVA al 22% 66 €. Parte esente 100 €, sopra soglia: bollo di 2 €.
Caso B: controllo esente 50 € + trattamento 300 € + IVA 66 €. Parte esente 50 €: nessun bollo con questo criterio, anche se il totale è 416 €.
I numeri mostrano il calcolo e vanno sostituiti con quelli dello studio.
Regime forfettario: bollo sulle operazioni fuori campo IVA
Il medico forfettario non addebita l'IVA e la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 ricorda che le sue fatture sono soggette al bollo fin dall'origine, quindi sopra 77,47 euro anche per un trattamento meramente estetico. Vedete la guida sul regime forfettario del medico estetico.
Addebito al paziente: obbligo del medico, responsabilità solidale e detrazione
Secondo la risoluzione 444/E del 18 novembre 2008, relativa alle visite mediche, l'obbligo del contrassegno è di chi forma e consegna il documento, cioè il medico, mentre chi riceve una fattura non in regola è solidalmente obbligato.
La stessa risoluzione ammette l'addebito del bollo al paziente, purché evidenziato a parte: una scelta da applicare in modo uniforme e da indicare nel listino prezzi dello studio di medicina estetica. Per il paziente i 2 euro sono detraibili (art. 15 del TUIR) solo se addebitati a parte o pagati in regolarizzazione.
Prima visita esente IVA con compenso di 150 €: sopra 77,47 €, quindi bollo dovuto.
Fattura: compenso 150 € + imposta di bollo addebitata al paziente 2 € = totale 152 €.
Paziente: può indicare 152 € tra le spese sanitarie detraibili, alle condizioni ordinarie. Medico in regime forfettario: i 152 € entrano tra i compensi (risposta 428/2022, resa sul caso dell'istante).
I numeri mostrano il calcolo e vanno sostituiti con quelli dello studio.
Nel nostro servizio chiamiamo ogni persona che chiede informazioni, spieghiamo come si svolge la prima visita e la inseriamo nell'agenda dello studio con le note della chiamata. Se volete pazienti già informati alla prima visita, potete scriverci dalla homepage.
Fattura cartacea o PDF al paziente: contrassegno, data e bollo virtuale autorizzato
Le fatture per prestazioni sanitarie a persone fisiche non passano dal Sistema di Interscambio (art. 10-bis del DL 119/2018 e art. 9-bis del DL 135/2018); la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 conferma il divieto a regime dopo il D.Lgs. 81/2025. A queste fatture, cartacee o in PDF, il calcolo trimestrale dell'Agenzia non si applica; vedete la guida sulla fattura del medico libero professionista.
La modalità ordinaria è il contrassegno telematico sull'originale consegnato al paziente, con data uguale o precedente a quella della fattura, perché l'imposta è dovuta fin dalla formazione del documento (risposta 428/2022). In alternativa lo studio può chiedere all'Agenzia l'autorizzazione al bollo virtuale dell'art. 15 del DPR 642/1972 (domanda con il numero presuntivo dei documenti, estremi dell'autorizzazione sul documento, rate bimestrali, dichiarazione entro gennaio), utile con volumi alti e da valutare con il commercialista.
Con il commercialista va deciso come trattare il PDF inviato via email (contrassegno sull'originale stampato o regole dei documenti informatici del DM 17 giugno 2014). Nell'invio delle spese al Sistema Tessera Sanitaria il bollo pagato dal paziente va su una riga distinta, con natura N1 o N2.2, secondo le FAQ sulle modalità di invio.
Copia dello studio: «Imposta di bollo assolta con contrassegno telematico n. [numero identificativo] del [data], applicato sull'originale consegnato al paziente.»
Bollo virtuale autorizzato: «Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, [ufficio], n. [numero] del [data].»
Riga di addebito, se prevista: «Imposta di bollo addebitata al paziente: 2,00 €».
Listino dello studio: «Sulle fatture con prestazioni senza IVA per oltre 77,47 euro si aggiunge il bollo di 2 euro, indicato a parte.»
Sostituite i segnaposto e fate verificare il testo.
Fattura elettronica via SdI: campo Bollo virtuale, elenchi dell'Agenzia e scadenze F24
Il medico emette fattura elettronica verso strutture o società, per esempio come collaboratore di un poliambulatorio o di una società tra professionisti medici. Se la prestazione è esente e supera la soglia, nel file XML si valorizza a «SI» il campo Bollo virtuale.
Entro il 15 del mese successivo al trimestre l'Agenzia pubblica nel portale Fatture e Corrispettivi l'elenco A, con le fatture che riportano il bollo, e l'elenco B, con quelle che lo richiedono senza indicarlo. L'elenco B si corregge entro la fine del mese successivo al trimestre (10 settembre per il secondo trimestre), altrimenti si intende confermato. Si versa con addebito sul conto indicato nel portale o con F24.
| Trimestre | Codice tributo | Scadenza | Rinvio possibile |
|---|---|---|---|
| Primo | 2521 | 1° giugno 2026 (31 maggio è domenica) | 30 settembre (dovuto fino a 5.000 €) o 30 novembre (primo e secondo insieme fino a 5.000 €) |
| Secondo | 2522 | 30 settembre 2026 | 30 novembre (primo e secondo insieme fino a 5.000 €) |
| Terzo | 2523 | 30 novembre 2026 | Nessuno |
| Quarto | 2524 | 1° marzo 2027 (28 febbraio è domenica) | Nessuno |
| Sanzioni e interessi | 2525 e 2526 | Con il versamento tardivo | Importi calcolati dal portale |
Bollo mancante o con data successiva: sanzioni e regolarizzazione
Una fattura cartacea senza il bollo dovuto espone il medico all'imposta e alla sanzione dell'art. 25 del DPR 642/1972, pari all'80% dell'imposta nel testo vigente al 16 ottobre 2026 (modifica del D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024). Un contrassegno con data successiva alla fattura indica che all'emissione l'imposta non era assolta: il caso e l'eventuale ravvedimento operoso vanno valutati con il commercialista.
Il paziente che riceve una fattura non in regola può regolarizzarla all'ufficio dell'Agenzia entro quindici giorni pagando la sola imposta (art. 22 del DPR 642/1972): così è esente da responsabilità e la sanzione resta al medico.
Per le fatture elettroniche, se il versamento è omesso, carente o tardivo, l'Agenzia invia alla PEC una comunicazione con imposta, interessi e sanzione ridotta a un terzo; entro trenta giorni si possono dare chiarimenti tramite il servizio CIVIS.
Su Normattiva gli artt. 15, 22 e 25 del DPR 642/1972 risultano abrogati dal 1° gennaio 2027 dai testi unici D.Lgs. 123/2025 e D.Lgs. 173/2024, come modificati dal DL 200/2025. Dal 2027 questi riferimenti vanno riletti con il commercialista.
Sintesi operativa: controlli sul bollo per ogni fattura dello studio
La checklist serve alla segreteria dello studio di medicina estetica prima di emettere ogni fattura. Le azioni numerate si impostano una volta con il commercialista.
- Natura di ogni riga: esente, imponibile IVA o fuori campo per il forfettario.
- Somma delle righe esenti o non soggette superiore a 77,47 euro.
- Modalità di emissione: cartacea o PDF al paziente, elettronica alla struttura.
- Contrassegno sull'originale con data uguale o precedente alla fattura, numero annotato sulla copia dello studio.
- Addebito dei 2 euro evidenziato a parte, se previsto.
- Campo Bollo virtuale a «SI» nelle fatture elettroniche esenti sopra soglia.
- Stabilite con il commercialista quali prestazioni sono esenti e quali imponibili.
- Impostate nel software gestionale dello studio medico la regola del bollo sopra 77,47 euro di importi esenti o non soggetti.
- Decidete se addebitare il bollo al paziente e scrivetelo nel listino.
- Tenete una scorta di contrassegni e, per le fatture via SdI, controllate ogni trimestre gli elenchi A e B.
- Inviate al Sistema Tessera Sanitaria il bollo pagato dal paziente su una riga distinta.
La guida ha carattere informativo e non è consulenza fiscale; fonti consultate il 16 ottobre 2026. Soglia, scadenze, sanzioni, regime forfettario e norme in vigore dal 1° gennaio 2027 vanno confermati con il commercialista.
Indicateci i trattamenti che volete promuovere e la città dello studio. Nella chiamata vi spieghiamo come imposteremmo le campagne informative e la gestione delle richieste fino alla prima visita in agenda. Il nostro servizio parte da 1.500 € al mese; il budget pubblicitario è a parte e lo studio lo paga direttamente alle piattaforme.
Domande frequenti
Chi deve pagare il bollo di 2 euro sulle fatture mediche?+
L'obbligo è del medico che emette la fattura; il paziente che riceve un documento non in regola ne risponde in solido. Secondo la risoluzione 444/E il medico può addebitare i 2 euro al paziente evidenziandoli a parte, e in quel caso il bollo diventa detraibile.
La marca da bollo può avere una data successiva a quella della fattura?+
No. Il bollo è dovuto alla formazione della fattura, quindi il contrassegno deve avere data uguale o precedente a quella di emissione. Una data successiva indica che all'emissione l'imposta non era assolta, con il rischio di sanzione: il caso va valutato con il commercialista.
Cosa significa imposta di bollo assolta in modo virtuale?+
Nelle fatture elettroniche via SdI si valorizza il campo Bollo virtuale e si versa l'importo calcolato ogni trimestre dall'Agenzia. Per i documenti cartacei serve l'autorizzazione dell'art. 15 del DPR 642/1972, con dichiarazione annuale, versamenti in F24 e gli estremi dell'autorizzazione sul documento.
Il medico in regime forfettario deve mettere la marca da bollo?+
Sì, sopra 77,47 euro, perché le sue operazioni sono fuori campo IVA, anche per i trattamenti senza finalità terapeutica. Se riaddebita il bollo, per la risposta 428/2022 l'importo fa parte del compenso; la risposta riguarda il caso dell'istante e va confermata con il commercialista.
Una fattura medica senza marca da bollo è ancora detraibile?+
La spesa sanitaria resta detraibile secondo le regole ordinarie, compresa la tracciabilità del pagamento. Il paziente può regolarizzare la fattura all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento pagando la sola imposta, e in quel caso anche i 2 euro sono detraibili.
Serve la marca da bollo su una fattura con IVA per un trattamento estetico?+
Sulla parte assoggettata a IVA no: il bollo riguarda le somme esenti, non imponibili o fuori campo. In una fattura mista conta la somma delle righe esenti, sopra 77,47 euro. La qualificazione di ogni prestazione va verificata con il commercialista.
Autore
Enable Digital
Scritta per medici estetici e titolari di studi di medicina estetica in Italia.
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